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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06668/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La lite origina dall'omologazione di un concordato preventivo in continuità diretta richiesto da una società debitrice. Un creditore dissenziente ha proposto opposizione e poi reclamo contro la decisione di omologa, sostenendo: il superamento del divieto biennale di riproposizione della domanda di concordato 'in bianco'; l'omessa considerazione di questioni relative alla voltura dei titoli autorizzativi e dell'accreditamento sanitario; l'asserita non fattibilità giuridica ed economica del piano; l'irrilevanza del diritto di ritenzione su un'azienda; l'illegittimità del pagamento integrale di un creditore strategico mediante finanza esterna con presunta necessità di classe separata; la non corretta valutazione dei beni posti a garanzia della falcidia dei privilegiati e la presunta incompletezza informativa della proposta. La ricorrente chiede la cassazione del decreto della Corte d'Appello che aveva rigettato il reclamo e confermato l'omologazione.

La decisione

La Corte di Cassazione rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo sul termine biennale ex art. 161, comma 9, l.fall., perché il termine decorre dalla presentazione della prima domanda prenotativa non andata a buon fine. Dichiara inammissibili gli altri motivi, perché alcuni non si confrontano con la ratio decidendi, altri mirano a rivalutazioni di merito non consentite in sede di legittimità, e altri ancora difettano di autosufficienza o di decisività. La ricorrente è condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    domanda ex art. 161, comma 6, l.fall.

    indica la domanda prenotativa di concordato preventivo, base procedurale del piano poi depositato.

  • art. 161, comma 9, l. fall.

    la domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione della procedura di concordato preventivo o l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti

    il termine biennale decorre dalla presentazione della prima domanda prenotativa non sfociata in ammissione o omologa, non dalla data di chiusura infruttuosa della procedura.

  • art. 168 l. fall.

    blocco delle azioni esecutive e cautelari

    richiamato come effetto automatico che non può operare più di una volta nel biennio.

  • art. 183 l. fall.

    reclamo interposto ... ex art. 183 l. fall.

    è il mezzo di impugnazione esperito avverso il provvedimento del Tribunale in tema di concordato.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia può essere configurata solo nei limiti propri del vizio processuale; se la tesi è incompatibile con la decisione di merito il mancato esame non integra automaticamente omessa pronuncia.

  • artt. 17 e 18 l. fall.

    richiamati dalla ricorrente come norme sul reclamo e sul relativo effetto devolutivo.

  • art. 160 l. fall.

    art. 160, comma 1, lett. c)

    la suddivisione in classi deve rispettare omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici; inoltre è richiamato il criterio di relazione tra valore dei beni e soddisfacimento dei privilegiati.

  • art. 160, comma 2, l. fall.

    consente la relazione sulla realizzabilità del piano e il trattamento dei creditori privilegiati nei limiti della capienza del privilegio.

  • art. 173, comma 3, l. fall.

    richiamato dalla ricorrente in tema di possibile revoca dell'ammissione per omissioni informative, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 186-bis l. fall.

    richiamato in relazione al concordato con continuità aziendale e alla valutazione della fattibilità del piano.

  • art. 2756 c.c.

    richiamato per sostenere il diritto di ritenzione su beni/azienda a garanzia del credito per migliorie.

  • art. 53 l. fall.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina anche al concordato preventivo.

  • art. 169 l. fall.

    richiamato insieme all'art. 53 l. fall. nel confronto sulla disciplina concorsuale dei diritti del creditore.

  • art. 2740 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità patrimoniale e ai limiti della falcidia dei creditori privilegiati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

    richiamato nel dispositivo per gli oneri conseguenti al rigetto del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro usato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro usato per il motivo relativo a omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come possibile vizio di merito non dedotto, rispetto alla critica all'accertamento della fattibilità.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il divieto di riproposizione biennale della domanda prenotativa si computa dalla data di presentazione della prima domanda che non abbia condotto ad ammissione o omologa, non dalla successiva declaratoria di inammissibilità o dalla cessazione degli effetti protettivi.
  • La censura per omessa pronuncia non è configurabile quando la questione dedotta sia comunque incompatibile con la decisione adottata; in tal caso la doglianza va semmai ricondotta alla violazione di legge o al vizio motivazionale, nei limiti consentiti.
  • Il sindacato di legittimità sulla fattibilità del concordato è limitato alla verifica della manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati; non è ammessa una nuova valutazione del merito economico-fattuale delle soluzioni proposte.
  • Le contestazioni sulla valutazione dei beni, sull'attendibilità delle stime e sulla congruità degli apporti finanziari esterni, se risolte dai giudici di merito con motivazione non illogica, non sono sindacabili in cassazione come violazioni di legge.
  • La suddivisione in classi nel concordato richiede l'omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici; la censura sulla classificazione del creditore deve essere specifica e autosufficiente quanto alla collocazione concreta contestata.
  • In presenza di finanza esterna direttamente destinata al soddisfacimento di un creditore, la questione della neutralità dell'apporto e della necessità di una classe autonoma va valutata in base all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e alla concreta strutturazione della proposta.
  • Una doglianza che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, anche se formalmente richiamata come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieConcordato preventivo e in continuitàRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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