Cassazione Penale, Sentenza n. 7696/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19/04/2024. I ricorrenti contestavano: (1) la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati connessi al contratto di subaffitto stipulato con Planet s.r.l. (parte del capo A), ritenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto estendere la prescrizione anche a tale fatto perché logicamente connesso alle cessioni dei rami d'azienda (Bar Vega e Bar Imperial); (2) la mancata concessione, per Chiulli, della massima estensione delle circostanze attenuanti generiche (riduzione di un terzo) e, per Scipione, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come inammissibili e infondati. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui la sentenza rescindente aveva annullato solo le statuizioni relative alla cessione dei rami d'azienda (Bar Vega e Bar Imperial), mentre le altre parti della sentenza erano passate in giudicato per effetto del principio del giudicato progressivo (art. 624 c.p.p.) e non erano in connessione essenziale con le parti annullate. Di conseguenza la declaratoria di prescrizione è stata confermata solo per i reati relativi alle cessioni dei due bar; la doglianza sulla prescrizione riferita al subaffitto è stata ritenuta infondata. Quanto alla quantificazione della pena per Chiulli, la Corte ha ritenuto legittimo il nuovo calcolo della pena con concessione delle attenuanti generiche in misura inferiore a un terzo per motivata valutazione del ruolo del reo, determinando la pena in anni 2 e mesi 6 per Chiulli e anni 2 per Scipione. La domanda di sospensione condizionale per Scipione è stata dichiarata inammissibile perché non proposta in sede di merito. Condanna alle spese a carico dei ricorrenti ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Affermato il principio del giudicato progressivo: le statuizioni di una sentenza di legittimità non annullate acquisiscono autorità di cosa giudicata se non sono in connessione essenziale con le parti annullate; ciò legittima il giudice di rinvio a non riesaminare parti non ricomprese nell'annullamento
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento giuridico del motivo di impugnazione indicato dai ricorrenti (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale)
Norma citata a supporto delle censure sulla tipizzazione dei reati; la sentenza non ha ritenuto sussistente la fondatezza delle relative doglianze alla luce del giudicato progressivo
Norma sulle circostanze attenuanti e aggravanti utilizzata nel quadro delle doglianze sulla valutazione delle attenuanti generiche
Norma sulle circostanze attenuanti comuni richiamata in tema di valutazione e misura delle attenuanti generiche
Applicata per la quantificazione della diminuzione determinata dalle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima una riduzione inferiore a un terzo per motivata valutazione del ruolo dell'imputato
art. 216 r.d. 16 marzo 1942 n. 267
quarto comma; ultimo comma
Norme sulle pene accessorie per i reati fallimentari: la Corte d'appello ha rideterminato o revocato talune pene accessorie in relazione alle statuizioni rimesse in esame
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di motivazione ex art. 173 (utilizzato per l'enunciazione sintetica dei motivi nel ricorso in Cassazione)
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto
Massime di principio
- Il principio del giudicato progressivo (art. 624 c.p.p.) impedisce di riesaminare in sede di rinvio le parti della sentenza che non sono state specificamente annullate e che non sono in connessione essenziale con le parti annullate: si devono pertanto valutare caso per caso l'oggetto dell'annullamento e la sussistenza di una connessione essenziale
- La declaratoria di prescrizione deve essere prospettata e motivata in relazione ai singoli fatti contestati: non basta sostenere un collegamento logico tra vicende distinte se esse non costituiscono un'unità fattuale o temporale che le renda essenzialmente connesse
- In sede di giudizio di rinvio/rito di appello il giudice può ricalcolare la pena e modulare la misura delle attenuanti generiche anche in modo diverso da quanto fatto in primo grado, purché la sanzione finale non sia superiore a quella già inflitta e la motivazione sia adeguata; una riduzione delle attenuanti in misura inferiore a un terzo può essere legittima se adeguatamente giustificata
- La sospensione condizionale della pena e altri benefici devono essere richiesti o sollevati in modo tempestivo in sede di merito (almeno nelle conclusioni); la mancata istanza in appello rende inammissibile il ricorso per Cassazione su tale punto
- Le istanze e le eccezioni relative alla prescrizione o ad altri benefici procedurali devono essere presentate nei termini e nelle forme del giudizio di merito per poter essere efficacemente valutate in sede di impugnazione
- Quando si impugna in Cassazione è necessario circoscrivere con precisione le questioni effettivamente soggette a riesame alla luce dell'eventuale sentenza rescindente: la strategia difensiva deve tenere conto dei limiti dell'annullamento e del perimetro del rinvio
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