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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8411/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Massa del 13/08/2024, con il quale era stata respinta la richiesta di modificazione delle prescrizioni dell'affidamento in prova al servizio sociale al fine di proseguire l'espiazione in Romania. Il ricorrente deduce che il reclamo sarebbe previsto dall'art. 35 ord. pen. e, in subordine, che il Tribunale avrebbe dovuto convertire il reclamo in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Nel merito sostiene la possibilità di proseguire la misura alternativa in altro Stato membro UE in base al d.lgs. 15/02/2016, n. 38.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova che aveva dichiarato inammissibile il reclamo. Ha ritenuto che il provvedimento del magistrato di sorveglianza inerente alla modifica sostanziale delle prescrizioni dell'affidamento attiene alla libertà personale e, pertanto, è proponibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Di conseguenza il reclamo doveva essere convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Trattenuto il ricorso, la Corte lo ha ritenuto fondato sul merito: ha annullato il decreto del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di trasferire l'esecuzione della misura alternativa in Romania e ha disposto il rinvio per nuovo esame, lasciando liberi gli esiti della valutazione, compresa la verifica della "doppia prognosi" richiesta dall'art. 47 ord. pen.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30/06/2000, n. 230, art. 97, comma 7

    "se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento è comunicato all'affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo dell'affidamento in prova, all'ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto competente.Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale"

    Norma regolamentare che disciplina la modifica delle prescrizioni dell'affidamento in prova quando si richiede la prosecuzione in altra giurisdizione; usata per qualificare la natura del provvedimento impugnato.

  • Ordinamento penitenziario, art. 47, comma 8

    "nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza"

    Fonte normativa del potere del magistrato di sorveglianza di modificare le prescrizioni dell'affidamento in prova; contribuisce a definire il contenuto del provvedimento come attinente alla libertà personale.

  • Ordinamento penitenziario, art. 35

    Norma che disciplina il reclamo generico nell'ordinamento penitenziario; la Corte ha ritenuto che non sia pertinente per qualificare un 'reclamo giurisdizionale' contro provvedimenti del magistrato di sorveglianza.

  • Ordinamento penitenziario, artt. 35-bis e 69

    Norme che prevedono il reclamo giurisdizionale avverso decisioni dell'amministrazione penitenziaria da parte di detenuti/internati; non applicabili al ricorrente che è sottoposto a misura alternativa.

  • Ordinamento penitenziario, art. 71-ter

    "avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, comma 6, l'amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento (...)"

    Norma storicamente utilizzata per ammettere il ricorso per cassazione; la Corte discute la sua efficacia dopo le riforme procedurali e conclude che non costituisce più base generale per ricorrere contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza.

  • Codice di procedura penale, art. 678 (e richiamo agli artt. 666 e 667)

    Riferimento alla disciplina processuale aggiornata che ha modificato lo statuto delle impugnazioni in materia di sorveglianza; la Corte ricava da tale quadro che il ricorso per cassazione non è ammesso in via generale salvo specifica previsione.

  • Costituzione, art. 111, comma 7

    "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge"

    Fondamento costituzionale che la Corte utilizza per ammettere il ricorso per cassazione contro provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale.

  • D.Lgs. 15/02/2016, n. 38

    Recepisce in diritto interno la possibilità di esecuzione delle misure alternative in altro Stato membro UE; usato per sostenere che l'affidamento in prova può proseguire in Romania se sussistono i presupposti.

  • Codice di procedura penale, art. 568, comma 5

    Norma processuale che impone la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione quando la qualificazione del mezzo processuale è errata; la Corte ha ritenuto dovesse essere applicata dal Tribunale di sorveglianza.

Massime di principio

  • Un provvedimento del magistrato di sorveglianza che modifica in modo sostanziale le prescrizioni dell'affidamento in prova (es. trasferimento dell'esecuzione in altro Stato) attiene alla libertà personale: è quindi impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost.
  • La tassatività delle impugnazioni impone che non ogni rimedio sia automaticamente ammissibile; tuttavia, se un atto è erratamente qualificato (es. reclamo), il giudice deve convertirlo in ricorso per cassazione quando ricorrono le condizioni dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
  • La possibilità di proseguire una misura alternativa in un altro Stato membro UE è prevista dal d.lgs. 15/02/2016, n. 38; il magistrato di sorveglianza non può anticipatamente sostituirsi alle autorità dello Stato di esecuzione nel valutare l'efficacia del controllo: tale valutazione attiene allo Stato di esecuzione e dovrà essere esaminata nel merito con il necessario coordinamento e cooperazione internazionale.
  • In sede di nuovo esame il giudice deve valutare la 'doppia prognosi' prevista dall'art. 47 ord. pen. (ossia la compatibilità e l'utilità della misura) e verificare se le modalità richieste dal condannato consentono comunque un'effettiva esecuzione e controllo della misura alternativa.
  • Se si ritiene di impugnare un provvedimento in materia di misure alternative, è opportuno documentare e produrre elementi sulla cooperazione delle autorità dello Stato estero e sulle concrete modalità di controllo (piani di lavoro, contatti con i centri di servizio sociale esteri, prova di residenza legale e abituale), poiché tali elementi saranno decisivi nel nuovo esame.

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