Cassazione Penale, Sentenza n. 42531/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, condannato dal Tribunale di Ragusa (29/10/2019) per rapina aggravata e lesioni aggravate e la cui condanna era stata confermata dalla Corte di Appello di Catania (13/09/2023), ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) inosservanza di norma processuale con riferimento al verbale di reperimento e di perquisizione dei Carabinieri relativo al rinvenimento dell'imputato (13/12/2014); (2) vizio di motivazione sulle dichiarazioni del teste Gintoli e sul riconoscimento fotografico; (3) omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. In sede istruttoria è emerso altresì che l'imputato è risultato aver cambiato nome (da CHICIUDEAN DUMITRI a NOVAC DUMITRI) e che è giudicato in assenza e attualmente latitante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto dal difensore d'ufficio senza procura speciale in favore di un imputato giudicato in assenza e dichiarato latitante. Si è richiamato il principio secondo cui l'obbligo di procura speciale (art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella formulazione ante e nella sostanza mantenuto dopo la modifica normativa) trova applicazione quando l'impugnazione è proposta dal difensore d'ufficio per un imputato assente/latitante; il latitante non è considerato giuridicamente impossibilitato a mantenere i rapporti con il proprio difensore. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
La norma richiede, a pena di inammissibilità, che il difensore depositi la procura speciale contenente il mandato ad impugnare e l'indicazione/elezione di domicilio quando propone impugnazioni per un imputato giudicato in assenza; applicata al caso del latitante, obbliga il difensore d'ufficio a munirsi di procura speciale prima di proporre ricorso.
art. 481, comma 1-quater, cod. proc. pen. (richiamato nella decisione dopo la riforma)
Nella formulazione dopo la legge n.114/2024 la disposizione richiede la procura speciale a pena d'inammissibilità soltanto quando l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza viene proposta dal difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto che tale previsione si applichi al caso di specie (impugnazione proposta dal difensore d'ufficio senza procura speciale).
Ha modificato la disciplina sulle procure per le impugnazioni degli imputati giudicati in assenza, restringendo la portata dell'obbligo di procura speciale rispetto alla formulazione previgente; tuttavia, la Corte ha ritenuto che il principio sostanziale in materia resti applicabile al caso di specie.
Richiamato per la condanna alle spese del procedimento e per la statuizione in ordine alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile.
Cass. Sez.1, Sent. n. 25935 del 16/04/2024 (BISSOULTANOV)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio per cui l'obbligo di procura speciale vale anche per l'imputato dichiarato latitante; il precedente afferma che il latitante non è giuridicamente impossibilitato a contattare il difensore per conferire il mandato.
Massime di principio
- Se l'impugnazione in Cassazione è proposta per conto di un imputato giudicato in assenza e dichiarato latitante, il difensore d'ufficio deve depositare una procura speciale contenente il mandato ad impugnare e l'elezione di domicilio; l'assenza di tale procura comporta inammissibilità dell'impugnazione.
- La dichiarazione di latitanza non esime dall'obbligo di procura speciale: il latitante è considerato giuridicamente in grado di mantenere contatti con il difensore e dunque l'assenza non giustifica il deposito senza mandato.
- Dopo la riforma (legge n.114/2024) occorre verificare la formulazione vigente dell'art. 481/581 (1-quater): l'obbligo di procura speciale è oggi applicato in modo più circoscritto, ma resta comunque vincolante quando l'impugnazione è proposta dal difensore d'ufficio per un imputato assente/latitante.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore (soprattutto se d'ufficio) deve preliminarmente acquisire e depositare la procura speciale; in alternativa, valutare che l'impugnazione sia proposta dal difensore di fiducia con mandato idoneo.
- In caso di rischio di inammissibilità per difetto formale, considerare la tempestiva regolarizzazione del mandato o, se impossibile, rinunciare all'impugnazione per non esporre il ricorrente a sanzioni (spese e ammenda).
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