Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42531/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, condannato dal Tribunale di Ragusa (29/10/2019) per rapina aggravata e lesioni aggravate e la cui condanna era stata confermata dalla Corte di Appello di Catania (13/09/2023), ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) inosservanza di norma processuale con riferimento al verbale di reperimento e di perquisizione dei Carabinieri relativo al rinvenimento dell'imputato (13/12/2014); (2) vizio di motivazione sulle dichiarazioni del teste Gintoli e sul riconoscimento fotografico; (3) omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. In sede istruttoria è emerso altresì che l'imputato è risultato aver cambiato nome (da CHICIUDEAN DUMITRI a NOVAC DUMITRI) e che è giudicato in assenza e attualmente latitante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto dal difensore d'ufficio senza procura speciale in favore di un imputato giudicato in assenza e dichiarato latitante. Si è richiamato il principio secondo cui l'obbligo di procura speciale (art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella formulazione ante e nella sostanza mantenuto dopo la modifica normativa) trova applicazione quando l'impugnazione è proposta dal difensore d'ufficio per un imputato assente/latitante; il latitante non è considerato giuridicamente impossibilitato a mantenere i rapporti con il proprio difensore. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La norma richiede, a pena di inammissibilità, che il difensore depositi la procura speciale contenente il mandato ad impugnare e l'indicazione/elezione di domicilio quando propone impugnazioni per un imputato giudicato in assenza; applicata al caso del latitante, obbliga il difensore d'ufficio a munirsi di procura speciale prima di proporre ricorso.

  • art. 481, comma 1-quater, cod. proc. pen. (richiamato nella decisione dopo la riforma)

    Nella formulazione dopo la legge n.114/2024 la disposizione richiede la procura speciale a pena d'inammissibilità soltanto quando l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza viene proposta dal difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto che tale previsione si applichi al caso di specie (impugnazione proposta dal difensore d'ufficio senza procura speciale).

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha modificato la disciplina sulle procure per le impugnazioni degli imputati giudicati in assenza, restringendo la portata dell'obbligo di procura speciale rispetto alla formulazione previgente; tuttavia, la Corte ha ritenuto che il principio sostanziale in materia resti applicabile al caso di specie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna alle spese del procedimento e per la statuizione in ordine alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile.

  • Cass. Sez.1, Sent. n. 25935 del 16/04/2024 (BISSOULTANOV)

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio per cui l'obbligo di procura speciale vale anche per l'imputato dichiarato latitante; il precedente afferma che il latitante non è giuridicamente impossibilitato a contattare il difensore per conferire il mandato.

Massime di principio

  • Se l'impugnazione in Cassazione è proposta per conto di un imputato giudicato in assenza e dichiarato latitante, il difensore d'ufficio deve depositare una procura speciale contenente il mandato ad impugnare e l'elezione di domicilio; l'assenza di tale procura comporta inammissibilità dell'impugnazione.
  • La dichiarazione di latitanza non esime dall'obbligo di procura speciale: il latitante è considerato giuridicamente in grado di mantenere contatti con il difensore e dunque l'assenza non giustifica il deposito senza mandato.
  • Dopo la riforma (legge n.114/2024) occorre verificare la formulazione vigente dell'art. 481/581 (1-quater): l'obbligo di procura speciale è oggi applicato in modo più circoscritto, ma resta comunque vincolante quando l'impugnazione è proposta dal difensore d'ufficio per un imputato assente/latitante.
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore (soprattutto se d'ufficio) deve preliminarmente acquisire e depositare la procura speciale; in alternativa, valutare che l'impugnazione sia proposta dal difensore di fiducia con mandato idoneo.
  • In caso di rischio di inammissibilità per difetto formale, considerare la tempestiva regolarizzazione del mandato o, se impossibile, rinunciare all'impugnazione per non esporre il ricorrente a sanzioni (spese e ammenda).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.