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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33349/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero della giustizia)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. In cassazione ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., la violazione dell'art. 41-bis ord. pen. per omessa valutazione dell'attualità delle condizioni che giustificano l'applicazione del regime differenziato e per carenza di motivazione. Ha sostenuto, in sostanza, che non vi sarebbero elementi attuali idonei a dimostrare la perdurante capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale e che il provvedimento si fonderebbe su una ricostruzione non corretta del materiale giudiziario. La Corte rileva però che il controllo di legittimità è limitato ai vizi di violazione di legge e che, ai fini della proroga del regime speciale, è sufficiente una motivazione congrua sulla permanenza del pericolo, non essendo necessari fatti sopravvenuti in senso stretto; nel caso concreto il provvedimento impugnato dava conto della persistente capacità di mantenere contatti con la cosca e dell'assenza di elementi positivi di dissociazione o recupero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a una nuova valutazione di merito dei fatti e del vissuto criminale del condannato, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il tribunale di sorveglianza aveva fornito una motivazione congrua e specifica sulla persistenza della capacità di collegamento con la cosca e che la proroga del regime speciale può essere sorretta anche da elementi non sopravvenuti, purché indicativi della permanenza del pericolo originario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il rimedio di cassazione contro il provvedimento relativo al regime speciale è circoscritto ai soli vizi di violazione di legge; per la proroga del regime è sufficiente un accertamento motivato della perdurante capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e della permanenza delle esigenze di sicurezza.

  • art. 606 lett. b) e c) c.p.p.

    Sono i motivi formalmente dedotti dal ricorrente, ma la Corte osserva che la doglianza, in concreto, investe valutazioni di merito non scrutinabili in cassazione nei limiti segnati dalla disciplina speciale.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354

    Costituisce la base normativa del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis.

  • legge n. 94 del 15/07/2009

    Richiamata come fonte modificativa della disciplina dell'art. 41-bis ord. pen.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo alla proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il giudizio di legittimità è limitato ai vizi di violazione di legge, non potendo tradursi in una rivalutazione del merito delle circostanze poste a base della proroga.
  • Ai fini della proroga del regime speciale non è indispensabile la sopravvenienza di nuovi fatti negativi: è sufficiente un apprezzamento motivato della permanenza delle condizioni di pericolo originariamente accertate, fondato anche su elementi già noti ma ancora significativi.
  • La motivazione del provvedimento di proroga è adeguata quando dia conto del ruolo del condannato nell'organizzazione criminale, della perdurante possibilità di contatti con essa e dell'assenza di segnali univoci di dissociazione o recupero alla legalità.
  • Le censure che si risolvono nell'alternativa ricostruzione del vissuto criminale o nella deduzione di asseriti travisamenti del materiale giudiziario, se mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto, sono inammissibili in cassazione quando la legge consente solo il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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