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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23601/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

Un proprietario confinante agiva per far accertare che alcune opere realizzate sull'immobile vicino - un avancorpo lato sud, una sopraelevazione, un muretto di cinta e un balcone - fossero state costruite in violazione delle distanze imposte dalle norme urbanistiche comunali e dall'art. 905 c.c., chiedendo l'arretramento delle costruzioni, la ricostruzione del confine, l'accertamento di una parziale occupazione del suo fondo da parte del muretto e la rimozione di tubazioni interrate asseritamente poste a distanza illegale. La convenuta resisteva, chiamando in causa i precedenti proprietari e proponendo riconvenzionale per la rimozione di un tavolato e il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d'appello confermava, ritenendo il confine coincidente con l'estradosso del muretto/zoccolo di fondazione e quindi rispettate le distanze; inoltre dichiarava nuova in appello la domanda relativa al balcone sotto il profilo della distanza tra costruzioni e riteneva usucapita la servitù di scarico delle acque reflue. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava: 1) motivazione apparente e violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per l'individuazione del confine senza adeguata spiegazione; 2) omesso esame e carenza motivazionale sul valore delle deposizioni testimoniali e sull'eventuale usucapione del muro di confine; 3) ulteriore omessa motivazione sulla non coincidenza tra zoccolo di fondazione e parete del fabbricato, con conseguente erronea conclusione sulla distanza legale; 4) omessa pronuncia sul balcone, sostenendo che fosse implicata anche la distanza tra costruzioni ex art. 873 c.c.; 5) violazione degli artt. 112, 1061, 889, comma 2, e 2697 c.c. per avere riconosciuto l'usucapione della servitù di scolo senza adeguata allegazione/prova di opere apparenti, visibilità, strumentalità e possesso ultraventennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello apparente o comunque incomprensibile nella parte in cui individuava il confine tra le proprietà e conseguentemente verificava il rispetto delle distanze legali. In particolare, ha rilevato che la Corte territoriale aveva aderito in modo acritico alle conclusioni del Tribunale, senza spiegare perché la collocazione dello zoccolo di fondazione all'interno del fondo della resistente imponesse una certa linea di confine e perché non potesse invece individuarsi il confine in corrispondenza del muretto divisorio o della preesistente muratura sottostante. Ha invece rigettato il quarto motivo perché la domanda originaria riguardava solo la violazione dell'art. 905 c.c. e non anche la diversa questione delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c., domanda che non poteva essere introdotta per la prima volta in appello. Ha rigettato anche il quinto motivo, affermando che l'eccezione di usucapione della servitù di scolo era stata adeguatamente allegata e che le contestazioni sulla visibilità delle opere, sul possesso ultraventennale e sulla lettura della prova fotografica attenevano al merito e non potevano essere rivalutate in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione deve essere effettiva, comprensibile e non meramente apparente; il mero richiamo acritico alla decisione di primo grado non basta se non consente di ricostruire il percorso argomentativo in relazione ai motivi di appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve rendere percepibili le ragioni della decisione; il difetto di tale requisito, quando la motivazione è solo apparente, integra vizio censurabile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è ammesso nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi o della motivazione incomprensibile/apparente, non per una nuova valutazione del merito.

  • art. 905 c.c.

    La domanda introdotta riguardava la violazione delle distanze per vedute/aperture; tale specifica domanda non può essere estesa in appello a una diversa questione relativa alle distanze tra costruzioni.

  • art. 873 c.c.

    La distanza tra costruzioni costituisce domanda diversa rispetto alla violazione dell'art. 905 c.c. e deve essere specificamente dedotta nel giudizio di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su domande diverse da quelle introdotte dalla parte; non vi è omessa pronuncia se la questione non era stata ritualmente proposta.

  • art. 1061 c.c.

    Per l'usucapione della servitù occorrono opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio; nel caso concreto la questione è stata ritenuta adeguatamente allegata e rimessa al merito sulla prova dei presupposti.

  • art. 889, comma 2, c.c.

    La distanza delle tubazioni e degli scarichi dal confine è rilevante ai fini della servitù di scolo; la verifica della sua eventuale usucapione dipende dall'accertamento di fatto sui presupposti del possesso e dell'apparenza delle opere.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei presupposti dell'acquisto per usucapione e delle circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa resta governata dalle regole sull'onere della prova, ma la loro valutazione appartiene al giudice di merito.

Massime di principio

  • La sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado per relationem è legittima solo se rende percepibili le ragioni della conferma in rapporto ai motivi di gravame; in mancanza, la motivazione è apparente e la decisione è cassabile.
  • Quando la lite riguarda le distanze legali tra fondi, l'esatta individuazione del confine è un passaggio decisivo che deve essere motivato in modo specifico, soprattutto se il consulente tecnico abbia prospettato soluzioni alternative.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito; possono però essere censurate le motivazioni del tutto mancate, apparenti o incomprensibili.
  • La domanda concernente la violazione della distanza per vedute o aperture ex art. 905 c.c. è distinta dalla domanda relativa alla distanza tra costruzioni ex art. 873 c.c.; la seconda non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • Per l'usucapione di una servitù di scolo è necessaria l'allegazione di opere visibili e permanenti funzionali all'esercizio del diritto, ma la verifica concreta dei presupposti appartiene al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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