Cassazione Civile, Ordinanza n. 33245/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda trae origine da una condanna per danno erariale pronunciata nei confronti di un sindaco, ritenuto responsabile per omessa vigilanza sull'ufficio tributi comunale, con riferimento al mancato accertamento e alla mancata formazione dei ruoli per la riscossione dell'Ici nel periodo 2004-2006. Il condannato ha poi proposto revocazione davanti alla Corte dei conti, deducendo il rinvenimento di nuovi documenti: tre deliberazioni consiliari che, a suo dire, sarebbero state decisive per dimostrare la propria estraneità agli addebiti. La Corte dei conti ha dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo i documenti non decisivi e comunque non ravvisando la causa di forza maggiore o il fatto dell'avversario. Avverso tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, l'eccesso di potere giurisdizionale ex art. 362 c.p.c.: con il primo ha censurato la valutazione del rinvenimento postumo della documentazione, sostenendo che tale vicenda attiene all'autonomia amministrativa; con il secondo ha contestato la valutazione delle deliberazioni consiliari e del conto consuntivo, sostenendo che il giudice avrebbe travalicato i limiti della giurisdizione nell'apprezzare i dati contenuti in tali atti.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che il controllo della Cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende alle violazioni di legge sostanziale o processuale che riguardano il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Le censure del ricorrente, pur prospettate come eccesso di potere giurisdizionale, investivano in realtà errori in iudicando sulla valutazione dei presupposti di fatto della revocazione ex art. 202, comma 1, lett. d), del codice di giustizia contabile. Tali doglianze attenevano quindi al limite interno della giurisdizione, non sindacabile in sede di legittimità. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammissibile solo nei casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non consente di denunciare errori di diritto o di valutazione che attengono al modo di esercizio della giurisdizione.
art. 202, comma 1, lett. d), codice di giustizia contabile
La revocazione può essere chiesta nei casi previsti dalla norma; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente mirassero a contestare l'apprezzamento dei presupposti di fatto della revocazione, non il perimetro della giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è circoscritto ai soli vizi di giurisdizione, restando escluso ogni controllo su errori di merito o di diritto sostanziale/processuale che attengano al modo di esercizio della giurisdizione.
- La deduzione di eccesso di potere giurisdizionale non è configurabile quando la censura investe la valutazione delle prove, dei documenti o dei presupposti di fatto compiuta dal giudice speciale, poiché tale attività rientra nel limite interno della giurisdizione.
- La contestazione dell'ammissibilità o della decisività di nuovi documenti ai fini della revocazione appartiene al merito della decisione del giudice competente e non può essere trasformata in una questione di giurisdizione mediante il ricorso ex art. 362 c.p.c.
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