Cassazione Penale, Ordinanza n. 22612/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza di patteggiamento il Tribunale ha applicato all'imputato la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto applicare una pena inferiore a quella concordata tra le parti e avrebbe omesso di spiegare le ragioni del discostamento della pena base dal minimo edittale. La censura, tuttavia, non investiva profili rientranti nei limiti di ricorribilità contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., ma la sola determinazione della pena, conforme all'accordo e non illegale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorrente non aveva dedotto né l'assenza di volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla quantificazione della pena, essendo conforme all'accordo e non illegale, è stata ritenuta estranea ai casi di ricorso consentiti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza resa ai sensi di tale norma è soggetta a ricorso per cassazione nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per quattro motivi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 51, L. 23/6/2017 n. 103
la nuova disciplina dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento si applica alle impugnazioni relative a richieste formulate dopo l'entrata in vigore della legge (dal 3 agosto 2017).
norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento; dal testo non emerge la specifica condotta contestata, solo che si tratta di reato in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
- La doglianza che investe la sola quantificazione della pena concordata tra le parti non è proponibile in cassazione, se la pena è conforme all'accordo e non presenta profili di illegalità.
- L'illegalità della pena, quale motivo autonomo di ricorso avverso il patteggiamento, va distinta dalla mera inopportunità o severità della pena applicata.
- Per effetto della legge n. 103 del 2017, la limitazione dei motivi di ricorso contro il patteggiamento si applica alle richieste formulate dopo la sua entrata in vigore.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22548/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22555/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22557/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22558/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22560/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_penale · 18 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 22561/2026 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →