Cassazione Penale, Sentenza n. 11638/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la riforma quoad poenam della decisione di primo grado che li aveva ritenuti responsabili di tre episodi di rapina aggravata (entrambi) e, per Riccardo, anche di estorsione aggravata. Le doglianze principali riguardavano: (i) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per le rapine A, B e C, con contestazione della valutazione di conversazioni telefoniche e tabulati che non proverebbero la presenza dei ricorrenti nei luoghi; (ii) contestazione della sussistenza dell'aggravante dell'uso di arma e della valutazione probatoria del rinvenimento della pistola e di indumenti compatibili; (iii) censura della valutazione dell'attendibilità delle persone offese e del diniego delle attenuanti generiche e dell'art. 62 n.4 cod. pen.; (iv) doglianza relativa all'art. 213 c.p.p. con riferimento all'opzione per il giudizio abbreviato e alla impossibilità di dolersi di modalità identificative, oltre a rilievi di genericità di alcuni motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la decisione valorizzando un complesso di elementi indiziari convergenti: tabulati telefonici (contatti frequenti tra i due fratelli in orari compatibili e agganci alla stessa cella), coincidenza temporale delle utenze con i fatti, utilizzo costante di un ciclomotore simile a quello in uso a Carmine, riscontri fotografici sul motociclo, compatibilità dei tratti fisici del passeggero con le descrizioni delle vittime, nonché il sequestro della pistola e di capi d'abbigliamento compatibili presso gli imputati. La Corte ha ritenuto sufficiente la prova indiziaria e fondate le conclusioni dei giudici di merito anche in ordine all'aggravante dell'uso di arma. Ha considerato infondate le doglianze relative al riconoscimento delle attenuanti (art. 62 n.4 e art. 62-bis) in considerazione della gravità e della plurioffensività delle rapine e della personalità degli imputati. Alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato per motivare la trattazione con contraddittorio cartolare (procedura adottata in Cassazione durante il periodo emergenziale).
Richiamato dalle difese con riferimento all'opzione per il giudizio abbreviato: la Corte ha ritenuto che l'abbreviato comporti la rinuncia a sviluppare l'istruttoria dibattimentale e che, pertanto, certe censure procedurali in Cassazione risultino eccentriche o prive di pregio.
La norma sulle attenuanti per il danno di lieve entità è stata applicata dal giudice di merito con criteri restrittivi: la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la negazione dell'attenuante alla luce della non irrisorietà delle somme sottratte e della plurioffensività del reato di rapina.
La norma sulle circostanze attenuanti generiche è stata considerata e rifiutata dal giudice di merito per mancanza di elementi positivi della personalità e per la gravità dei fatti; la Cassazione ha ritenuto la motivazione non viziata.
Massime di principio
- La prova esclusivamente indiziaria, se formata da elementi convergenti e compatibili (tabulati telefonici, ricorrenza di modalità operative, mezzi utilizzati, riscontri di abbigliamento e sequestri coerenti), può essere sufficiente a reggere una condanna per rapina aggravata.
- Il rinvenimento di un'arma presso l'imputato, unitamente a dichiarazioni coerenti delle persone offese e ad altri elementi di riscontro, può giustificare la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso di arma anche se non vi è certezza assoluta sul tipo di arma usata durante l'evento.
- La scelta del giudizio abbreviato limita la possibilità dell'imputato di dolersi in sede di impugnazione di talune carenze istruttorie che sarebbero state sviluppabili nel dibattimento, rendendo utilizzabili le acquisizioni investigative già effettuate salvo vizi di inutilizzabilità patologica.
- La mera genericità dei motivi di Cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso: i motivi devono contenere un minimo livello di specificità e di determinazione per consentire il contraddittorio in sede di legittimità.
- La diminuzione del danno materiale (art. 62 n.4) non garantisce automaticamente l'attenuante quando il reato presenta carattere plurioffensivo o una particolare gravità nella dinamica: il giudice valuta complessivamente offensività e personalità dell'agente.
- Le valutazioni sull'attendibilità delle vittime e sul valore probatorio dei tabulati e dei riscontri oggettivi richiedono motivazione circostanziata; se la motivazione di merito è organica e coerente, la Cassazione non interviene se non in presenza di violazioni di legge o macroscopiche incongruenze.
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