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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15863/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di intimazione di pagamento emesso per imposta di successione. Il contribuente aveva impugnato l’atto e la causa era giunta in Cassazione dopo una decisione parzialmente favorevole in appello. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, producendo documentazione sopravvenuta e sostenendo che l’iscrizione a ruolo posta a base dell’intimazione era stata annullata; l’Amministrazione ha a sua volta chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, ma con compensazione delle spese. Il ricorrente si è opposto alla compensazione e ha chiesto la condanna delle controparti alle spese secondo soccombenza virtuale. Il tema centrale era quindi se, a seguito dell’autotutela dell’atto impositivo, dovesse dichiararsi l’estinzione del processo e come regolare le spese di lite in sede di legittimità, nonché se dovesse applicarsi o meno il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ravvisando che l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo aveva eliminato l’oggetto del contendere. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, poiché una decisione su una pretesa ormai non più attuale non può conservare utilità né passare in giudicato. Ha inoltre condannato in solido l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario del ricorrente, applicando la soccombenza virtuale. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale misura operi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    La cessazione della materia del contendere nel processo tributario determina l’estinzione del giudizio; nei casi diversi dalle definizioni agevolate le spese si regolano secondo il criterio della soccombenza virtuale.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio di cassazione tributario si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con il rito tributario.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come base per la possibile compensazione delle spese nel processo tributario, nei limiti in cui la valutazione complessiva della lite lo consenta.

  • art. 88 cod. proc. civ.

    Il comportamento processuale dell’Amministrazione, quando l’annullamento in autotutela derivi da obiettiva complessità della materia e non da manifesta illegittimità originaria, può essere valutato ai fini della compensazione delle spese.

  • art. 338 cod. proc. civ.

    L’estinzione del giudizio di impugnazione comporta, in via generale, che la sentenza impugnata non conservi efficacia, ma nel caso di cessazione della materia del contendere la cassazione avviene senza rinvio.

  • art. 3 Cost.

    È richiamata la sentenza della Corte costituzionale che ha censurato il precedente assetto delle spese nella cessazione della materia del contendere per disparità di trattamento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, anche in cassazione.
  • Quando la controversia diventa priva di oggetto nel giudizio di legittimità, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, poiché non avrebbe senso conservare una regolazione del rapporto ormai non più attuale.
  • Nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dalle definizioni agevolate, le spese vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, salvo che ricorrano presupposti specifici per la compensazione.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dall’annullamento in autotutela solo se esso discenda da obiettiva complessità interpretativa e non da un errore originario manifesto dell’Amministrazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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