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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31107/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 497-bis e 495 c.p. L'unico motivo dedotto è stato formulato come violazione di legge, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata nella fattispecie meno grave prevista dall'art. 497-bis, comma 1, c.p., anziché in quella del comma 2. La Corte ha esaminato la censura alla luce della giurisprudenza consolidata, ritenendo che il ricorrente non avesse fornito una base per superare l'interpretazione secondo cui il comma 1 punisce solo la detenzione di documento falso alla cui formazione il detentore non abbia in alcun modo concorso, mentre il comma 2 si applica quando vi sia stata partecipazione alla fabbricazione o formazione del documento falso, anche tramite condotte di concorso materiale come la fornitura della fotografia da apporre sul documento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era manifestamente infondato. Ha ribadito che l'art. 497-bis, comma 1, c.p. si riferisce al mero possesso di documento falso da parte di chi non abbia partecipato alla sua falsificazione, mentre il comma 2 configura un'ipotesi autonoma e più grave per chi fabbrica, forma o comunque concorre alla falsificazione del documento, anche attraverso apporti causali alla sua realizzazione. Conseguentemente, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Il comma 1 punisce la mera detenzione di un documento falso soltanto quando il detentore non abbia in alcun modo concorso alla sua formazione; il possesso per uso personale vi rientra solo se il soggetto è estraneo alla contraffazione. Il comma 2 riguarda invece la fabbricazione, formazione o detenzione per uso non personale, nonché il possesso personale quando il detentore abbia partecipato alla contraffazione.

  • art. 497-bis c.p.

    È una fattispecie autonoma e più grave rispetto al comma 1, destinata a punire in modo più intenso chi partecipa agli ingranaggi della falsificazione, anche con condotte di contributo materiale alla formazione del documento falso.

  • art. 495 c.p.

    È uno dei reati per cui la condanna di merito è stata confermata, ma la pronuncia non sviluppa specifiche questioni interpretative su tale norma.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di documenti falsi, la distinzione tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 497-bis c.p. dipende dal grado di coinvolgimento del soggetto nella falsificazione: il mero detentore estraneo alla contraffazione risponde della fattispecie meno grave, mentre chi partecipa alla formazione del documento risponde della fattispecie più grave.
  • La mera finalità di uso personale non è sufficiente a ricondurre la condotta al comma 1 dell'art. 497-bis c.p. se il soggetto ha concorso nella contraffazione del documento.
  • La partecipazione causale alla realizzazione del documento falso, anche se limitata a un contributo materiale come la fornitura della fotografia da inserire nel documento, integra la più grave ipotesi di cui al comma 2.
  • Il ricorso per cassazione fondato su una diversa qualificazione giuridica della condotta è manifestamente infondato quando contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato e con la ricostruzione del fatto accertata nei giudizi di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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