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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09672/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario, nel quale la società correntista aveva chiesto la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate, mentre la banca aveva proposto domanda riconvenzionale per il saldo negativo. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di ripetizione e condannato la correntista al pagamento del saldo passivo; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il documento di sintesi contenesse le condizioni contrattuali del conto anticipi e che fosse rispettata la pari periodicità di addebito degli interessi attivi e passivi. Quanto al TAE non indicato, la corte territoriale aveva applicato il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 12 preleggi, 1283 c.c., 120, comma 2, t.u.b. e 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, sostenendo che il contratto non indicava il TAE e che la clausola di capitalizzazione trimestrale non era stata specificamente approvata per iscritto; con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle stesse norme per l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale nel conto anticipi, assumendo che tale conto non prevedesse interessi a credito e quindi non rispettasse il requisito di reciprocità richiesto dalla disciplina sull'anatocismo. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo ammissibile e fondato limitatamente alla censura sul TAE, mentre ha dichiarato inammissibili le ulteriori doglianze perché in parte riguardavano accertamenti di fatto, in parte erano nuove o non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché anch'esso non coglieva la ratio della decisione, introduceva questioni nuove e richiedeva una rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte ha accolto nei limiti indicati il primo motivo di ricorso, dichiarando invece inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che la mancata indicazione del TAE comporti l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, t.u.b. quando sia comunque pattuito il TAN; la conseguenza è piuttosto la non attuabilità della capitalizzazione per difetto di una delle condizioni previste dalla delibera CICR. Restano inammissibili le censure sulla mancata specifica approvazione della clausola anatocistica e sull'assenza di interessi attivi nel conto anticipi, perché attengono a questioni di fatto non accertabili in sede di legittimità o nuove rispetto al giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come parametro interpretativo tra le norme asseritamente violate; non è sviluppata una specifica regula iuris autonoma nel provvedimento.

  • art. 1283 c.c.

    È richiamato con riferimento alla disciplina dell'anatocismo e alla necessità di rispettare le condizioni legali e regolamentari per la produzione di interessi su interessi.

  • art. 120, comma 2, t.u.b.

    "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori"

    La norma rinvia alla disciplina attuativa del CICR; la Corte afferma che, nei rapporti di conto corrente, l'anatocismo è subordinato alla pattuizione della medesima periodicità degli interessi attivi e passivi e, per la capitalizzazione infrannuale, anche alle ulteriori condizioni di trasparenza previste dalla delibera CICR.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000, art. 1

    "Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono"

    È richiamata come fonte attuativa della disciplina dell'anatocismo bancario.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000, art. 3

    "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"

    La Corte la interpreta nel senso che la parità di periodicità è condizione necessaria per la capitalizzazione degli interessi nel conto corrente.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000, art. 6

    "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto"

    La Corte ritiene che la mancata indicazione del tasso annuo effettivo, nei casi di capitalizzazione infrannuale, non determina l'applicazione del tasso sostitutivo dell'art. 117, comma 7, t.u.b., ma rende non praticabile la capitalizzazione per mancanza di una condizione richiesta dalla delibera; inoltre ribadisce la necessità della specifica approvazione scritta della clausola anatocistica.

  • art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b.

    La Corte esclude che tale disposizione operi come sanzione per la sola omessa indicazione del TAE quando il tasso nominale sia comunque pattuito; la disciplina dei tassi sostitutivi ha funzione correttiva e integrativa e non può tradursi in una nuova modulazione del saggio di interesse sganciata dal tasso nominale convenuto.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'autosufficienza va verificata in relazione a ciascun motivo; la mancata specifica indicazione dei documenti rileva solo quando quegli atti siano indispensabili per comprendere la censura e apprezzarne la decisività.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Viene richiamato per dichiarare inammissibile la parte del motivo che si pone in contrasto con un principio consolidato sulla disciplina dei tassi sostitutivi.

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    Richiamato con riferimento alla necessità di specifica approvazione per iscritto della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi.

Massime di principio

  • Nel conto corrente bancario, la capitalizzazione degli interessi è legittima solo se ricorrono cumulativamente le condizioni previste dalla disciplina speciale: pari periodicità tra interessi attivi e passivi, indicazione contrattuale della capitalizzazione e, per la capitalizzazione infrannuale, del tasso annuo effettivo, oltre alla specifica approvazione scritta della relativa clausola.
  • L'omessa indicazione del tasso annuo effettivo non comporta automaticamente l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b. quando il tasso nominale sia stato comunque pattuito; la sanzione consiste, invece, nella non attuabilità della capitalizzazione per difetto di una condizione di validità/efficacia imposta dalla disciplina attuativa.
  • In sede di legittimità, una censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, introduce questioni nuove o richiede una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
  • Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione va verificato per ciascun motivo: la mancata indicazione dei documenti rileva solo se quei documenti sono necessari per comprendere il contenuto della doglianza e valutarne la decisività.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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