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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04243/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sul vizio di motivazione. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 24/03/2025, che aveva confermato la loro responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base della declaratoria di colpevolezza. La censura sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato le doglianze già formulate in appello e sollecitava una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, essendo fondata sul riconoscimento fotografico effettuato dall'agente operante, ritenuto prova piena, e che il ricorso mirava solo a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    È il reato per cui era stata affermata la responsabilità degli imputati; la sentenza non ne approfondisce il contenuto tipico, ma si limita a rilevare che la prova della riferibilità della condotta era stata congruamente motivata.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico dell'apparato argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non essendo consentita una verifica piena della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione ricavabile.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della tenuta logica del discorso giustificativo, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito o di riesaminare direttamente il materiale probatorio.
  • È inammissibile il ricorso che si risolva in una richiesta di lettura alternativa delle prove, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni effettivamente poste a base della decisione impugnata.
  • Il vizio motivazionale non può essere dedotto in modo generico: occorre indicare la reale correlazione tra le ragioni della decisione e le doglianze di impugnazione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Il riconoscimento fotografico da parte dell'agente operante, quando ritenuto dal giudice di merito prova piena e sorretto da motivazione congrua, è sufficiente a sostenere la riferibilità della condotta agli imputati in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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