Cassazione Penale, Ordinanza n. 04243/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sul vizio di motivazione. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 24/03/2025, che aveva confermato la loro responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base della declaratoria di colpevolezza. La censura sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato le doglianze già formulate in appello e sollecitava una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, essendo fondata sul riconoscimento fotografico effettuato dall'agente operante, ritenuto prova piena, e che il ricorso mirava solo a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
È il reato per cui era stata affermata la responsabilità degli imputati; la sentenza non ne approfondisce il contenuto tipico, ma si limita a rilevare che la prova della riferibilità della condotta era stata congruamente motivata.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico dell'apparato argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non essendo consentita una verifica piena della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione ricavabile.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della tenuta logica del discorso giustificativo, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito o di riesaminare direttamente il materiale probatorio.
- È inammissibile il ricorso che si risolva in una richiesta di lettura alternativa delle prove, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni effettivamente poste a base della decisione impugnata.
- Il vizio motivazionale non può essere dedotto in modo generico: occorre indicare la reale correlazione tra le ragioni della decisione e le doglianze di impugnazione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Il riconoscimento fotografico da parte dell'agente operante, quando ritenuto dal giudice di merito prova piena e sorretto da motivazione congrua, è sufficiente a sostenere la riferibilità della condotta agli imputati in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →