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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05175/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento fondata su cartelle per euro 105.130,00 deducendo la mancata notificazione degli atti presupposti. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l’agente della riscossione aveva lamentato l’erroneo apprezzamento della prova della notifica delle cartelle. La CTR aveva rigettato l’appello ritenendo assorbente e fondata l’eccezione di mancata notifica delle cartelle, in particolare perché la raccomandata informativa prevista nel procedimento notificatorio era stata inoltrata tramite un soggetto privato. Con il ricorso per cassazione l’agente della riscossione ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261/1999, sostenendo che la notifica a mezzo posta fosse valida anche quando la raccomandata informativa sia stata recapitata da un’agenzia privata operante quale subfornitore del gestore del servizio postale universale, e, in via subordinata, che comunque si tratterebbe di mera irregolarità priva di effetti invalidanti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo ammissibile e fondato. Ha precisato che, nel caso concreto, il soggetto privato non aveva agito come autonomo operatore postale, ma come subfornitore di Poste Italiane, presso cui doveva essere restituito l’avviso di ricevimento; pertanto, la notificazione a mezzo posta doveva considerarsi validamente eseguita. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che dovrà riesaminare il merito alla luce del principio affermato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato come disciplina della notificazione in caso di irreperibilità relativa; la Corte non nega in astratto la sua applicabilità, ma afferma che, nel caso concreto, la notificazione a mezzo posta resta valida anche se la raccomandata informativa è stata materialmente recapitata da un subfornitore dell’operatore postale universale.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261 del 1999

    È interpretato nel senso che la riserva in favore del servizio postale universale riguarda gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; tuttavia, l’uso di un’agenzia privata come subfornitore di Poste Italiane non invalida la notifica, restando il servizio nell’alveo della responsabilità del gestore riservatario.

  • art. 1 d.lgs. n. 58 del 2011

    Citato quale norma modificativa del d.lgs. n. 261/1999, nel quadro della censura sulla disciplina del servizio postale riservato.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato solo in via consequenziale nel primo motivo, senza che la Corte si soffermi su un’autonoma ratio decisoria sul punto.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere la mera irregolarità della notificazione; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere che l’eventuale deviazione dal modello legale della notifica non ne comporterebbe nullità; motivo assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo posta degli atti tributari e delle successive raccomandate informative non è invalida per il solo fatto che il recapito materiale sia eseguito da un operatore privato, quando quest’ultimo operi come subfornitore del gestore del servizio postale universale e il rapporto resti internamente imputabile a quest’ultimo.
  • Ai fini della validità della notificazione, occorre distinguere tra affidamento diretto del servizio a un soggetto privato estraneo alla riserva e utilizzo, invece, di un ausiliario del concessionario postale: nel secondo caso, la responsabilità dell’espletamento del servizio permane in capo al gestore riservatario e la notifica è valida.
  • Quando un motivo di ricorso per cassazione è accolto e consente la cassazione con rinvio, i motivi ulteriori che presuppongono la soluzione della questione accolta possono essere dichiarati assorbiti.
  • In tema di notificazioni, la violazione del modello legale deve essere valutata alla luce della concreta incidenza sul procedimento notificatorio e della struttura del servizio postale, distinguendo tra nullità/irregolarità e insussistenza del requisito essenziale della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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