Cassazione Penale, Sentenza n. 36151/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di riparazione ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione. Il ricorrente contestava la valutazione della Corte territoriale che aveva ritenuto la sua condotta quale "frequentazione ambigua" con soggetti del sodalizio drug-related (Valentino Martino e Giacomo Calia) e l'aveva considerata gravemente colposa, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Si deducevano violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio cumulativo di motivazione: la Corte non avrebbe effettuato il giudizio ex ante necessario né valutato la sinergia tra la condotta del ricorrente e l'intervento dell'autorità cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha ritenuto inammissibile la censura che criticava la valutazione in fatto del giudice di merito (cioè tentativo del ricorrente di rimettere in discussione la valutazione probatoria), ma ha accolto il profilo secondo cui l'ordinanza impugnata è carente perché omette la necessaria valutazione ex ante della sinergia tra la condotta accertata (frequentazioni/atti valutati come gravemente colposi) e l'intervento dell'autorità (applicazione e mantenimento della misura cautelare). Per tale motivo ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio, demandando anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Regola il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione dell'indennizzo se l'interessato ha dato causa o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave. La Corte interpreta la norma come richiedente una valutazione ex ante della condotta del richiedente (autonoma rispetto al giudizio penale) per verificare se abbia creato la falsa apparenza di partecipazione all'illecito.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Norma sull'inammissibilità dei motivi di cassazione che consistono in doglianze di fatto non adeguatamente criticate; la Corte l'ha richiamata per escludere ricadute improprie di riesame tipicamente riservate al giudice di merito.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
Norme penali sul sistema di stupefacenti (delitti contestati nell'indagine). Sono le fattispecie rispetto alle quali erano stati svolti gli accertamenti penali; la sentenza di merito aveva assolto l'istante per non aver commesso il fatto, ma i fatti emersi nel processo penale sono stati comunque considerati ai fini della valutazione ex ante della condotta ai sensi di art. 314 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione ex art. 314 c.p.p. il giudice deve compiere una valutazione autonoma ed ex ante della condotta del richiedente, distinta dal giudizio sulla responsabilità penale, per stabilire se vi sia dolo o colpa grave che abbia concorso a causare la detenzione.
- La 'colpa grave' ostativa non richiede necessariamente condotte configuranti un reato; possono essere rilevanti comportamenti (anche "frequentazioni ambigue" o atti di contiguità) che, se valutati ex ante, hanno creato la falsa apparenza di partecipazione a illeciti.
- Le "frequentazioni ambigue" devono essere motivate in termini di tipo, qualità e intensità dei rapporti: non basta la mera vicinanza a soggetti coinvolti in reati; occorre argomentare la loro idoneità a configurare concausalità rispetto alla misura cautelare.
- Non sono ammissibili in cassazione critiche che si limitano a rimettere in discussione la valutazione della prova fatta dal giudice di merito senza svolgere l'analisi critica richiesta dall'art. 606 c.p.p., comma 3.
- Per escludere l'indennizzo il giudice della riparazione deve dimostrare la sinergia tra la condotta del richiedente e la decisione dell'autorità (applicazione/mantenimento della misura); l'assenza di tale motivazione comporta l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- In sede di rinvio la Corte d'appello dovrà integrare la motivazione valutando specificamente, rispetto al momento dell'adozione della misura, se e come la condotta del richiedente abbia effettivamente contribuito a determinare la misura cautelare.
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