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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22872/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era generico e volto a una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio, mentre il secondo era privo di specificità e comunque manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile di un reato di rapina aggravata. Con il primo motivo si contestava la prova della responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie e la non correttezza dell'apprezzamento compiuto dai giudici di merito, anche rispetto all'attendibilità dell'individuazione operata dalla polizia giudiziaria e alla rilevanza dell'assoluzione di altro soggetto. Con il secondo motivo si deduceva l'erronea mancata esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma ex art. 628, comma 3, n. 1, c.p., sostenendo che tale elemento avrebbe dovuto essere trattato diversamente e, in tesi, anche ricondotto a una autonoma contestazione in materia di armi. La Corte ha rilevato la genericità e non specificità delle doglianze, nonché la loro sostanziale richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura sull'aggravante, richiamando il principio per cui l'uso dell'arma è circostanza aggravante della rapina e non coincide con i reati della legislazione speciale in materia di armi. Ha infine escluso l'interesse dell'imputato a pretendere una contestazione ulteriore e autonoma del reato in materia di armi, perché ciò avrebbe potuto solo aggravare la sua posizione.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    i motivi di ricorso devono essere specifici, correlati alla decisione impugnata e non meramente apparenti o ripetitivi delle censure già respinte in appello.

  • art. 628, comma 1, n. 1, c.p.

    l'uso dell'arma è richiamato come elemento della rapina aggravata e distinto dai reati previsti dalla legislazione speciale in materia di armi.

  • art. 628, comma 3, n. 1, c.p.

    viene considerato il riferimento normativo dell'aggravante dell'uso dell'arma contestata dal ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che, sotto forma di critica alla motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che siano dedotti specifici e decisivi travisamenti della prova.
  • Il requisito di specificità del ricorso per cassazione va valutato sia internamente, per genericità o indeterminatezza della censura, sia esternamente, in rapporto alla motivazione della sentenza impugnata: il ricorso è inammissibile se non si confronta realmente con le ragioni della decisione.
  • L'uso dell'arma nella rapina costituisce circostanza aggravante del delitto di rapina e resta giuridicamente distinto dagli eventuali reati della normativa speciale sulle armi; non opera, per tale profilo, la logica del reato complesso.
  • Non sussiste interesse a dolersi della mancata autonoma contestazione di un ulteriore reato quando la sua introduzione determinerebbe soltanto effetti peggiorativi per l'imputato.

Come è indicizzato

MaterieRapinaDetenzione di armiImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioArmiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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