Cassazione Civile, Ordinanza n. 12619/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IMU relativa all'anno 2012 notificato da un Comune a una società immobiliare. In primo grado il ricorso della contribuente è stato rigettato sul rilievo della validità della notifica; in appello la Corte tributaria regionale ha comunque rigettato il gravame della società, ma con una motivazione confusa: da un lato ha affermato che il concessionario/ente aveva prodotto elementi idonei a dimostrare la correttezza del procedimento notificatorio e quindi la conoscenza dell'atto da parte della contribuente; dall'altro ha ritenuto tardiva la costituzione dell'ente appellato e, per questo, ha reputato inutilizzabile la documentazione prodotta, aggiungendo però che tale decadenza rendeva infondati i motivi dell'appello. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e 111, comma 6, Cost., lamentando una motivazione apparente, perplessa e contraddittoria, incapace di rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata incomprensibile e contraddittoria, nonché al di sotto della soglia del "minimo costituzionale", perché non consentiva di comprendere per quali ragioni fosse stata ritenuta valida la notifica dell'atto impositivo. In particolare, la sentenza di appello risultava incoerente nel trattare la produzione documentale del Comune e nel collegare la tardiva costituzione della parte resistente al rigetto dei motivi della contribuente. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini le questioni dedotte nel ricorso introduttivo e riproposte in appello, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione o violazione di norme processuali rilevante come nullità del provvedimento
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione ricorre quando la motivazione è meramente apparente o incomprensibile
art. 32, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma processuale sulla produzione documentale nel processo tributario e sulla decadenza connessa ai termini di deposito
art. 111, sesto comma, Cost.
impone che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato in modo effettivo e intellegibile
art. 14, u.c., d.lgs. 504/1992
richiamato dalla CTR nel ragionamento sulla tempestiva interruzione della prescrizione e sulla contestazione dell'atto
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il ragionamento del giudice di merito è tale da non consentire di comprendere le ragioni concrete della decisione, anche se formalmente esiste un testo motivazionale.
- La motivazione è costituzionalmente insufficiente quando risulta internamente contraddittoria, confusa o non permette di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel processo tributario, il giudice che ritenga tardiva la produzione documentale di una parte deve comunque chiarire in modo coerente quali documenti considera inutilizzabili e per quali ragioni essi incidano o meno sulla decisione di merito.
- Quando la validità della notifica di un avviso di accertamento è controversa e gli atti contengono documentazione potenzialmente contrastante, il giudice deve esprimere una presa di posizione chiara sull'attendibilità e rilevanza dei documenti prodotti.
- Il vizio di motivazione che impedisce il controllo sulla ratio decidendi comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia.
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