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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12619/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IMU relativa all'anno 2012 notificato da un Comune a una società immobiliare. In primo grado il ricorso della contribuente è stato rigettato sul rilievo della validità della notifica; in appello la Corte tributaria regionale ha comunque rigettato il gravame della società, ma con una motivazione confusa: da un lato ha affermato che il concessionario/ente aveva prodotto elementi idonei a dimostrare la correttezza del procedimento notificatorio e quindi la conoscenza dell'atto da parte della contribuente; dall'altro ha ritenuto tardiva la costituzione dell'ente appellato e, per questo, ha reputato inutilizzabile la documentazione prodotta, aggiungendo però che tale decadenza rendeva infondati i motivi dell'appello. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e 111, comma 6, Cost., lamentando una motivazione apparente, perplessa e contraddittoria, incapace di rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata incomprensibile e contraddittoria, nonché al di sotto della soglia del "minimo costituzionale", perché non consentiva di comprendere per quali ragioni fosse stata ritenuta valida la notifica dell'atto impositivo. In particolare, la sentenza di appello risultava incoerente nel trattare la produzione documentale del Comune e nel collegare la tardiva costituzione della parte resistente al rigetto dei motivi della contribuente. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini le questioni dedotte nel ricorso introduttivo e riproposte in appello, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione o violazione di norme processuali rilevante come nullità del provvedimento

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione ricorre quando la motivazione è meramente apparente o incomprensibile

  • art. 32, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma processuale sulla produzione documentale nel processo tributario e sulla decadenza connessa ai termini di deposito

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    impone che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato in modo effettivo e intellegibile

  • art. 14, u.c., d.lgs. 504/1992

    richiamato dalla CTR nel ragionamento sulla tempestiva interruzione della prescrizione e sulla contestazione dell'atto

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il ragionamento del giudice di merito è tale da non consentire di comprendere le ragioni concrete della decisione, anche se formalmente esiste un testo motivazionale.
  • La motivazione è costituzionalmente insufficiente quando risulta internamente contraddittoria, confusa o non permette di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nel processo tributario, il giudice che ritenga tardiva la produzione documentale di una parte deve comunque chiarire in modo coerente quali documenti considera inutilizzabili e per quali ragioni essi incidano o meno sulla decisione di merito.
  • Quando la validità della notifica di un avviso di accertamento è controversa e gli atti contengono documentazione potenzialmente contrastante, il giudice deve esprimere una presa di posizione chiara sull'attendibilità e rilevanza dei documenti prodotti.
  • Il vizio di motivazione che impedisce il controllo sulla ratio decidendi comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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