Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27822/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento di una ulteriore somma a titolo di indennità di coordinamento proposta da un dipendente di una ASL. La Corte d'appello aveva riconosciuto in parte il credito, ritenendo interrotta la prescrizione con un tentativo di conciliazione notificato il 23/06/2008, e aveva anche disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione dell'art. 92 c.p.c. per l'asseritamente erronea compensazione delle spese nonostante la totale soccombenza della controparte. La censura sosteneva, in sostanza, che non ricorressero i presupposti per la compensazione e che la decisione sulle spese fosse illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato la compensazione valorizzando il comportamento processuale della parte e il fatto che la domanda era stata accolta solo nei limiti dei conteggi successivamente prodotti, con riferimento a un diverso atto interruttivo della prescrizione (30/11/2009 anziché 23/06/2008). Secondo la Cassazione, tale motivazione è coerente con la configurazione della parziale soccombenza e con la possibilità di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    violazione dell'art. 92 cod. proc. civ.

    La compensazione integrale delle spese è legittima quando il giudice ravvisi gravi ed eccezionali ragioni, anche in presenza di una soccombenza solo parziale o di un comportamento processuale della parte che abbia inciso sull'esito della lite.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1 (poter del d.P.R. n. 115 del 2002 ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite può essere legittimamente disposta anche quando la parte vittoriosa abbia ottenuto un accoglimento solo parziale della domanda, sia sul piano dei capi della pretesa sia sul piano della sua quantificazione.
  • Ai fini dell'art. 92 c.p.c., il giudice può valorizzare il comportamento processuale della parte e l'andamento complessivo della controversia per individuare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione.
  • La parziale soccombenza sussiste non solo quando vengono accolti solo alcuni capi di una domanda plurima, ma anche quando l'accoglimento riguardi esclusivamente la misura quantitativa della pretesa.
  • Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese resta limitato alla correttezza giuridica della motivazione, non potendo sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.