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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01361/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale che, in fase esecutiva, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con più sentenze irrevocabili. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la revoca fosse stata disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p.; la censura, tuttavia, si poneva in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la revoca è legittima in esecuzione quando la causa ostativa sia rimasta ignota al giudice di primo grado, anche se poi emerga in seguito davanti al giudice di secondo grado non investito del punto. Il motivo conteneva anche argomenti relativi a una diversa revoca riferita a una sentenza irrevocabile del 2015, ma senza misurarsi con una decisione resa ai sensi dell'art. 163 c.p. per fatti anteriori, in relazione ai quali il superamento dei limiti di legge per cumulo pene poteva non essere stato apprezzabile al momento del riconoscimento del beneficio. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., ma l'ordinanza impugnata aveva chiarito che la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza dell'11 giugno 2021 era stata disposta non ai sensi di tale norma, bensì ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p. Con il terzo motivo ha lamentato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per il diniego dell'ammissione alle pene sostitutive ex artt. 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p., sostenendo che tali misure avrebbero dovuto essere applicate in alternativa alla revoca delle sospensioni condizionali; la doglianza è stata ritenuta infondata anche perché, per l'epoca delle condanne, l'accesso a quelle pene sostitutive non sarebbe comunque stato possibile, trattandosi di disciplina sopravvenuta rispetto ai fatti e alle condanne considerate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutte le doglianze erano manifestamente infondate. Ha quindi confermato l'ordinanza del Tribunale che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze irrevocabili richiamate. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 164, quarto comma, c.p.

    La revoca della sospensione condizionale può essere disposta in sede esecutiva quando la causa ostativa al beneficio, pur esistente, sia rimasta ignota al giudice che lo aveva concesso.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato per evidenziare che la disciplina sulla concessione del beneficio opera rispetto a condanne per fatti antecedenti e non presuppone, in quel contesto, la valutazione di un ostacolo derivante dal cumulo delle pene se non ancora apprezzabile.

  • art. 168, primo comma, n. 2), c.p.

    La Corte rileva che la revoca oggetto di censura non era stata disposta in base a questa norma, ma in base all'art. 164, quarto comma, c.p.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato dalla ricorrente per invocare l'accesso alle pene sostitutive, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto per ragioni temporali.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Norma invocata per l'ammissione alle pene sostitutive; la Corte ne esclude la praticabilità in relazione a condanne anteriori alla sua introduzione.

  • Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01

    Le Sezioni Unite hanno affermato che la revoca del beneficio è legittima in esecuzione quando la causa ostativa sia rimasta ignota al giudice di primo grado, anche se risulti successivamente al giudice di secondo grado non investito del punto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta in sede esecutiva quando emerga una causa ostativa che il giudice della decisione di merito non aveva conosciuto al momento della concessione del beneficio.
  • La legittimità della revoca non viene meno per il solo fatto che la causa ostativa divenga nota solo successivamente, se essa non era stata oggetto di valutazione nel giudizio definito con la decisione irrevocabile rilevante.
  • Una censura che attribuisca all'ordinanza una base normativa diversa da quella effettivamente utilizzata è infondata quando l'atto impugnato indichi chiaramente la disposizione applicata.
  • Le pene sostitutive non possono essere pretese quando, per la disciplina temporale applicabile, la loro introduzione sia successiva alle condanne o ai fatti considerati e quindi non operi retroattivamente nel caso concreto.
  • Il ricorso è inammissibile quando le doglianze si risolvono in contestazioni manifestamente infondate e non confrontate con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleParte generale

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