Cassazione Civile, Ordinanza n. 21850/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società immobiliare)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio relativo a un contratto di affitto di fondi rustici deciso in primo grado dalla sezione specializzata agraria del Tribunale di Trani e poi definito in appello dalla sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Bari, con decisione sugli appelli reciproci. La parte ricorrente, dopo aver già proposto ricorso per revocazione straordinaria ex art. 395, n. 1, c.p.c. avverso la stessa sentenza d'appello, ha proposto anche ricorso per cassazione contro la medesima decisione. Nel ricorso per cassazione sono stati articolati quattro motivi di impugnazione, ma dal testo non emergono i contenuti sostanziali di tali motivi: la Corte si è pronunciata esclusivamente sulla tempestività del ricorso. Il punto decisivo è la tardività dell'impugnazione: secondo la Corte, il deposito del ricorso per revocazione, in un procedimento introdotto con ricorso e non con citazione, integra conoscenza legale della sentenza e fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione; nel caso concreto, il ricorso per cassazione, notificato il 4 febbraio 2023, è stato proposto oltre il termine decorrente dal deposito del ricorso per revocazione del 17 ottobre 2022. La parte ricorrente aveva anche chiesto la sospensione del termine, ma l'istanza era stata respinta dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la proposta di definizione accelerata che prospettava l'inammissibilità per tardività. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per manifesta tardività, applicando il principio per cui, nei procedimenti introdotti con ricorso, il deposito dell'atto di revocazione segna la conoscenza legale della sentenza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione ordinaria. Ha inoltre rilevato che il controricorso era tardivo e, per questo, non ha provveduto sulle spese. In dispositivo ha condannato la parte ricorrente al pagamento di € 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende, oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione straordinaria era già stata proposta dalla parte ricorrente avverso la stessa sentenza impugnata in cassazione.
art. 398, quarto comma, c.p.c.
Il termine per proporre ricorso per cassazione può essere sospeso dal giudice della revocazione; nel caso concreto la sospensione non è stata concessa.
È richiamato quale termine di decadenza annuale applicabile ratione temporis, da verificare insieme al termine breve decorrente dalla conoscenza legale della sentenza.
È richiamato per affermare la tardività del controricorso.
Ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio a seguito della proposta di definizione accelerata.
La definizione del giudizio nei termini della proposta rende applicabile la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
La Corte esclude l'applicazione della condanna per lite temeraria in ragione dell'inammissibilità del controricorso.
È applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei procedimenti introdotti con ricorso, il deposito del ricorso di revocazione può integrare conoscenza legale della sentenza impugnata e far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione avverso la stessa decisione.
- Il termine breve per la cassazione va verificato tenendo conto, nei giudizi introdotti con ricorso, della data di deposito dell'atto e non della successiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
- Il principio sulla decorrenza del termine breve elaborato per il rito locatizio si estende anche al rito agrario, nonché ai riti lavoro e previdenza, che ne mutuano la disciplina processuale.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente tardivo, il giudizio può essere definito in camera di consiglio con declaratoria di inammissibilità, senza statuizione sulle spese se anche il controricorso risulta tardivo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, quarto comma, c.p.c. e dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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