Cassazione Civile, Ordinanza n. 01846/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imprenditore)
La controversia
La società ricorrente, esercente attività di somministrazione all'interno di un centro commerciale, aveva convenuto la proprietaria dei locali e due altri operatori del centro, deducendo che costoro avessero svolto attività di somministrazione di bevande, alcolici e snack in concorrenza con la propria, in violazione di clausole contrattuali e del regolamento condominiale. In primo grado le domande erano state respinte per difetto di allegazione e prova del danno. In appello la ricorrente aveva insistito nel sostenere sia l'illegittimità delle condotte concorrenziali, sia l'omessa pronuncia su una domanda di accertamento e inibitoria, sia l'erroneità del diniego di CTU e della valutazione delle prove, sia l'erronea interpretazione delle clausole negoziali e del regolamento, sia la tempestività delle allegazioni e della perizia di parte prodotta in fase istruttoria. Con il ricorso per cassazione ha riproposto cinque motivi: omessa pronuncia e mancata ammissione di prova testimoniale/CTU, omesso esame di fatto decisivo, motivazione apparente e violazione dell'art. 115 c.p.c., violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. previgente per asserita tardività della perizia di parte. La Corte di cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente escluso sia la prova dei fatti concorrenziali allegati, sia la prova del danno, valorizzando la tardiva introduzione di fatti costitutivi nuovi, l'assenza di adeguato supporto documentale e il carattere esplorativo della CTU richiesta.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso sotto il profilo formale, ma ha dichiarato infondati o inammissibili tutti i motivi: nessuna omessa pronuncia, perché la Corte d'appello aveva esaminato la domanda e l'aveva respinta per difetto di allegazione e prova; nessun omesso esame di fatto decisivo, poiché la domanda di inibitoria per il futuro era stata rigettata per mancanza di prova dei fatti illeciti; nessuna violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché il giudice non aveva posto a base della decisione prove acquisite d'ufficio ma aveva semplicemente valutato le prove fornite; nessuna violazione dei criteri ermeneutici, perché la decisione non dipendeva dall'interpretazione delle clausole ma dalla mancanza di prova dei fatti; infondata la doglianza sulla perizia di parte, poiché non era stata ritenuta tardiva la perizia in sé, ma tardiva l'allegazione di fatti nuovi e priva di supporto documentale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, in applicazione dell'art. 96 c.p.c., a una somma ulteriore in favore dei controricorrenti e a una somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto formalmente ammissibile perché contenente un'esposizione dei fatti e dei motivi idonea a consentire la comprensione delle censure.
La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la Corte di merito aveva comunque esaminato la domanda e l'aveva rigettata per difetto di allegazione e prova.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; tale ipotesi non ricorreva.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta esistente, comprensibile e non apparente.
art. 183, comma 6, c.p.c. previgente
La memoria istruttoria non può essere usata per introdurre tardivamente fatti costitutivi nuovi; la perizia di parte non sana la tardività delle allegazioni.
Le censure erano in larga parte inquadrate in modo improprio; in particolare, non era configurabile un vizio di motivazione o di omesso esame se la critica mirava a una rivalutazione del merito.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza impugnata rispettava il minimo costituzionale.
La decisione è stata resa conformemente alla proposta del consigliere delegato nella procedura di definizione anticipata.
Essendo il ricorso deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna aggravata con liquidazione di una somma ulteriore ai controricorrenti e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La censura sul significato delle clausole è stata dichiarata inammissibile perché la decisione non si fondava sull'interpretazione delle clausole, ma sulla mancanza di prova dei fatti allegati.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la domanda e l'abbia respinta per una ragione assorbente di merito, quale il difetto di allegazione o di prova.
- La domanda di inibitoria e risarcimento per concorrenza asseritamente illecita richiede la tempestiva allegazione dei fatti costitutivi e una prova adeguata sia della condotta concorrenziale sia del danno; non può essere colmata in cassazione una lacuna probatoria del giudizio di merito.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta in funzione esplorativa per supplire alla mancata allegazione tempestiva dei fatti o alla mancanza di documentazione già nella disponibilità della parte.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi, non quando si limiti a valutare criticamente le prove ritualmente prodotte.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste del vizio di motivazione, se la sentenza impugnata presenta una motivazione coerente, logica e sufficiente al minimo costituzionale.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali è irrilevante quando la decisione di merito si fonda, prima ancora, sull'assenza di prova dei fatti che dovrebbero integrare la violazione delle clausole stesse.
- La perizia di parte prodotta in fase istruttoria non sana la tardiva introduzione di fatti costitutivi nuovi rispetto alla domanda originaria, soprattutto se priva di adeguato supporto documentale.
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