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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35322/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, relativa a una controversia tributaria. Nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata domanda di definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 197 del 2022, con attestazione del versamento degli importi dovuti. La Corte ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del processo per definizione agevolata della controversia pendente.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che, nelle controversie pendenti, il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della L. n. 197 del 2022, impone la declaratoria di estinzione con ordinanza in camera di consiglio quando sia già fissata la data della decisione. Quanto al contributo unificato, ha ribadito che l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198

    deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti

    nelle controversie pendenti, se risulta depositata la domanda di definizione agevolata e il pagamento dovuto, il processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio quando sia fissata la data della decisione

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la disposizione non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è norma eccezionale non estensibile analogicamente

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • Quando è validamente presentata domanda di definizione agevolata della lite pendente e sono stati versati gli importi dovuti, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto se la causa è già fissata per la decisione.
  • La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è di stretta interpretazione e si applica solo ai casi espressamente previsti di soccombenza processuale, non potendo essere estesa ad altre ipotesi come la rinuncia al ricorso.
  • Le disposizioni che introducono conseguenze economiche di tipo eccezionale o sanzionatorio nel processo non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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