Cassazione Penale, Ordinanza n. 33777/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravati ai sensi delle disposizioni richiamate della legge fallimentare. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ritenuta. La Corte ha osservato, anzitutto, che il motivo aggiunto era inammissibile perché l'originario atto di appello non aveva riguardato lo specifico punto della decisione relativo al giudizio di comparazione tra circostanze; inoltre, ha ritenuto comunque adeguata la motivazione della Corte territoriale, che aveva confermato il giudizio di equivalenza. Il ricorrente richiamava impropriamente l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., poiché il potere del giudice di appello di procedere al giudizio di comparazione ai sensi di tale disposizione presuppone l'applicazione d'ufficio di nuove circostanze attenuanti. Il secondo motivo censurava la motivazione e la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché l'appello sul punto non conteneva una critica specifica alla decisione di primo grado, in violazione dei requisiti di specificità dell'impugnazione. La memoria difensiva telematica depositata il 3 giugno 2026 non è stata valutata perché depositata senza il rispetto del termine di quindici giorni liberi anteriori all'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, sia perché il motivo aggiunto introduceva una questione non compresa nell'originario atto di appello, sia perché la motivazione della Corte territoriale sul giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante era adeguata. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando l'assenza di specificità della censura già nell'appello e la rilevabilità d'ufficio, anche in cassazione, dell'inammissibilità non dichiarata dal giudice di secondo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
Disposizione incriminatrice richiamata per la condanna, relativa alla bancarotta fraudolenta.
art. 219, comma 1 e comma 2, n. 1, legge fallimentare
Disposizioni richiamate per le circostanze e il trattamento sanzionatorio della bancarotta.
art. 223, comma 1 e comma 2, n. 2, legge fallimentare
Disposizioni richiamate per la responsabilità connessa ai reati societari nella procedura concorsuale.
La memoria difensiva deve essere depositata nel termine di quindici giorni liberi anteriori all'udienza; la memoria tardiva non è stata considerata.
art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p.
I motivi di impugnazione devono individuare specificamente i capi o i punti della decisione cui si riferiscono; motivi nuovi sono inammissibili se riguardano punti non oggetto dell'impugnazione originaria.
Richiamato quale fondamento normativo dell'obbligo di specificità dei motivi di impugnazione.
può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione
La disposizione non attribuisce al giudice di appello un generale potere officioso di rinnovare il giudizio di comparazione; opera quando l'applicazione d'ufficio di nuove attenuanti renda necessario tale giudizio.
Disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze, richiamato nel contesto della valutazione tra attenuanti generiche e aggravante.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi nuovi che introducono questioni relative a capi o punti della decisione non individuati nell'originario atto di impugnazione, anche quando riguardino il giudizio di comparazione tra circostanze.
- Il potere del giudice di appello di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 597, comma 5, c.p.p. presuppone l'applicazione d'ufficio di nuove circostanze attenuanti e non costituisce un generale potere officioso di riesaminare il bilanciamento già operato.
- L'impugnazione deve contenere una critica specifica della decisione censurata; la mancanza di specificità nell'appello determina l'inammissibilità del motivo e può essere rilevata dalla Corte di cassazione anche se non è stata dichiarata dal giudice di secondo grado.
- Le cause di inammissibilità dell'impugnazione, non essendo soggette a sanatoria, devono essere rilevate anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- Una motivazione adeguata e logicamente coerente sul giudizio di equivalenza tra circostanze non può essere utilmente censurata con rilievi generici privi di argomenti idonei a evidenziarne l'illogicità.
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