Cassazione Penale, Ordinanza n. 09647/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 aprile 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il primo motivo denunciava un asserito travisamento della prova, finalizzato a sostenere una diversa qualificazione del fatto e, in particolare, l'applicabilità dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990; la Corte rileva però che la difesa non aveva specificato in modo adeguato perché il dato asseritamente travisato fosse decisivo e non si era confrontata con gli ulteriori argomenti posti a base della decisione di merito. Il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte di cassazione osserva che sul punto la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché la valutazione di merito non era sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità: il primo perché prospettava un travisamento probatorio senza dimostrare la decisività del dato asseritamente travisato rispetto alla qualificazione del fatto e senza confrontarsi con la complessiva motivazione di merito sull'esclusione del comma 5 dell'art. 73; il secondo perché mirava a rimettere in discussione il diniego delle attenuanti generiche, già sorretto da motivazione adeguata e non censurabile in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La difesa mirava a far valere l'applicabilità dell'ipotesi di lieve entità; la Corte rileva che la sentenza di merito aveva escluso tale applicazione sulla base di plurimi argomenti, non adeguatamente aggrediti in ricorso.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente indica con precisione il dato probatorio travisato e spiega la sua incidenza decisiva sulla tenuta logica della decisione impugnata.
- Non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa del fatto senza confrontarsi con l'intera motivazione della sentenza di merito.
- Il diniego dell'applicazione dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti non è censurabile in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La valutazione di merito in ordine alle attenuanti generiche non può essere rivalutata in cassazione se il giudice di appello ha esaminato le deduzioni difensive e ha fornito una motivazione sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compreso il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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