Cassazione Civile, Ordinanza n. 34764/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Una società cessionaria di crediti bancari ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice per crediti derivanti da due mutui ipotecari e da tre saldi negativi di conto corrente. Il giudice delegato ha ammesso il credito solo in parte con privilegio ipotecario e ha escluso il resto per difetto di prova. La cessionaria ha proposto opposizione e il Tribunale l’ha accolta solo parzialmente, aumentando l’importo ammesso con rango ipotecario e ammettendo in chirografo il credito da conto corrente, determinato in una somma inferiore a quella richiesta, oltre agli accessori del mutuo non coperti da privilegio. Con il ricorso per cassazione la cessionaria ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo: quanto al credito ipotecario, ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto esistente un solo mutuo, mentre vi sarebbero stati un mutuo originario del 1996 e un distinto mutuo del 2010; quanto al credito chirografario, ha sostenuto che il Tribunale avesse trascurato che la sentenza di primo grado resa sull’opposizione a decreto ingiuntivo non era passata in giudicato e non poteva quindi fondare l’ammissione del credito nella misura riconosciuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la doglianza non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma al più un errore di percezione circa la presenza di un secondo contratto di mutuo, errore eventualmente rilevante come vizio revocatorio e non come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. Sul secondo profilo ha osservato che il Tribunale non aveva attribuito efficacia di giudicato alla sentenza di primo grado sull’opposizione a decreto ingiuntivo, ma aveva semplicemente valorizzato gli esiti istruttori e la consulenza tecnica ivi svolti; inoltre la sentenza era stata pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento, con conseguente non applicabilità dell’art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Non è stata disposta pronuncia sulle spese, poiché il resistente è rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è configurabile solo con riguardo a un fatto storico principale o secondario e non a un fatto processuale; non può essere utilizzato per denunciare un errore di percezione risultante dagli atti, che semmai può integrare un errore revocatorio.
L’errore di percezione consistente nella falsa supposizione dell’inesistenza di un fatto sostanziale non controverso tra le parti può assumere rilievo come vizio revocatorio.
È richiamato come base del ricorso del creditore opponente per l’ammissione al passivo.
art. 96, comma 2, n. 3, l.fall.
La disposizione impone l’ammissione con riserva per crediti oggetto di giudizio pendente, ma la Corte esclude la sua applicazione nel caso esaminato perché la sentenza sul credito è stata pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In base all’esito del giudizio, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere esteso a errori di valutazione processuale o a semplici errori di percezione degli atti.
- Quando il giudice di merito si limiti a trarre proprie conclusioni dal materiale istruttorio di un diverso giudizio, senza attribuire valore di giudicato alla relativa decisione, non è configurabile la violazione delle regole sul giudicato.
- L’errore consistito nell’avere supposto inesistente un fatto sostanziale non controverso tra le parti non integra di per sé un motivo di cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma può eventualmente integrare errore revocatorio.
- In tema di ammissione al passivo, la disciplina dell’art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. opera solo nei casi in cui vi sia un giudizio pendente o una sentenza anteriore al fallimento non passata in giudicato, non quando la decisione sul credito sia sopravvenuta alla dichiarazione di fallimento.
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