Cassazione Civile, Ordinanza n. 26119/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utenti)
La controversia
Alcuni utenti del servizio idrico integrato nel territorio di Rapallo hanno chiesto la restituzione della quota di tariffa pagata negli ultimi anni per il servizio di depurazione, assumendo che nel periodo considerato il servizio non fosse stato effettivamente reso nel comprensorio. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda e il tribunale in appello ha confermato la condanna del gestore alla restituzione. La società gestore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi: 1) falsa applicazione della disciplina ambientale e tariffaria sul trattamento delle acque reflue, sostenendo che l'impianto esistente integrasse comunque depurazione e che la norma imponesse solo un trattamento alternativo; 2) violazione delle norme su contratto, inadempimento e ripetizione dell'indebito, contestando che la Corte territoriale avesse escluso la debenza del corrispettivo in assenza di controprestazione e avesse preteso prova degli oneri tariffari; 3) violazione delle regole processuali e dell'onere probatorio, per avere ritenuto tardive alcune allegazioni sulla natura di tariffa d'ambito e sulla presenza di più depuratori; 4) omesso esame di documenti e falsa applicazione della disciplina sulla componente tariffaria vincolata e sui casi di impianti mancanti o inattivi; 5) ulteriore censura sulla ritenuta inadempienza qualitativa del servizio di depurazione; 6) erronea esclusione del difetto di legittimazione passiva per il periodo anteriore alla cessione del ramo aziendale e alla successiva vicenda societaria; 7) erronea applicazione della prescrizione decennale della ripetizione dell'indebito anziché della prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, interpretando la disciplina eurounitaria, costituzionale e nazionale in modo conforme, la tariffa del servizio idrico e la sua componente per la depurazione hanno natura di corrispettivo e non possono essere pretese in mancanza della prestazione; ha quindi confermato che, se l'impianto esistente effettua solo trattamento primario e non il trattamento secondario richiesto, manca la controprestazione dovuta dall'utente e non è consentito recuperare perdite o conguagli imputabili a errori di programmazione del gestore. Ha rigettato il terzo motivo rilevando la tardività delle allegazioni sui profili fattuali relativi alla tariffa d'ambito e, comunque, l'infondatezza della tesi per cui il servizio sarebbe stato remunerato anche tramite la destinazione vincolata delle somme a interventi futuri. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché investivano valutazioni di fatto e la lettura del materiale probatorio, precluse in sede di legittimità. Ha rigettato il sesto motivo affermando che il gestore era legittimato passivamente anche per il periodo anteriore al 23 aprile 2015, sia per le regole sulla successione nei contratti d'azienda sia per gli effetti della fusione per incorporazione; inoltre la restituzione ex art. 2033 c.c. va riferita a chi ha ricevuto il pagamento non dovuto in senso sostanziale. Ha rigettato il settimo motivo confermando la prescrizione decennale propria della ripetizione dell'indebito, poiché la domanda mira alla restituzione in unica soluzione di somme indebitamente pagate, e non al pagamento di prestazioni periodiche. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
artt. 74, 101, 105 d.lgs. 152/2006
La disciplina sul trattamento delle acque reflue va letta in senso conforme alle fonti eurounitarie e impone, per il servizio di depurazione, un trattamento secondario o equivalente, non potendosi considerare sufficiente il solo trattamento primario.
art. 2 D.M. 30 settembre 2009, n. 102
L'impianto di depurazione è definito come insieme di strutture finalizzate al trattamento delle acque reflue urbane e dei fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici.
artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559, 2033 c.c.
La tariffa del servizio idrico integra un corrispettivo contrattuale; in assenza della controprestazione non può esserne richiesto il pagamento o il conguaglio, e l'azione restitutoria segue la disciplina dell'indebito oggettivo.
artt. 105, 154, 155 d.lgs. 152/2006
La tariffa del servizio idrico integrato è corrispettivo, articolato anche nella componente depurazione; il pagamento è dovuto solo se il servizio è effettivamente reso secondo i parametri qualitativi richiesti.
La componente tariffaria vincolata per gli oneri di progettazione e realizzazione/completamento degli impianti è dovuta nei casi e nei limiti previsti dalla norma, ma il gestore deve provarne i presupposti e l'incidenza.
La prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche non si applica quando si domanda la ripetizione di somme indebitamente pagate in unica soluzione; in tal caso opera la prescrizione decennale dell'indebito.
L'acquirente dell'azienda subentra nei contratti d'impresa a prestazioni corrispettive ancora in corso di esecuzione.
La regola sulla responsabilità per i debiti relativi all'azienda ceduta ha carattere eccezionale e non limita, di per sé, il subentro nei contratti ex art. 2558 c.c.
La fusione per incorporazione è una vicenda evolutivo-modificativa e comporta la traslazione dei rapporti contrattuali alla società risultante o incorporante.
Massime di principio
- La tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, ha natura di corrispettivo; pertanto non è esigibile in difetto di una prestazione effettivamente resa o di una controprestazione conforme ai requisiti di legge.
- Nel servizio di depurazione, il parametro decisivo non è la mera esistenza materiale dell'impianto, ma l'effettiva idoneità del trattamento a raggiungere il livello qualitativo richiesto dalla normativa; il solo trattamento primario non basta se la legge esige il trattamento secondario o equivalente.
- Il principio di recupero dei costi non consente al gestore di riversare sugli utenti perdite, errori di programmazione o conguagli derivanti da inadeguatezze gestionali: il maggior costo e la sua imprevedibilità costituiscono fatto costitutivo della pretesa e devono essere provati da chi li invoca.
- Quando la domanda riguarda la restituzione di somme indebitamente pagate per la quota depurazione, si applica la prescrizione decennale della ripetizione dell'indebito e non la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche.
- In caso di cessione d'azienda o fusione, la legittimazione passiva nei rapporti di utenza segue le regole sul subentro nei contratti in corso e sulla successione societaria, salvo specifiche allegazioni e prove contrarie sui termini del trasferimento del rapporto.
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