Cassazione Penale, Ordinanza n. 04022/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi e non consentito il terzo, poiché non dedotto specificamente in appello. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, già condannata in primo e in secondo grado per furto aggravato di energia elettrica, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a quattro mesi di reclusione ed euro 300 di multa. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del furto, sostenendo l'insussistenza della consapevolezza dell'allaccio abusivo alla rete elettrica; 2) vizio di motivazione sul diniego della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; 3) vizio di motivazione sulla congruità della pena e sul giudizio di equivalenza tra circostanze, con censura ritenuta non previamente dedotta in appello. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva valorizzato l'uso consapevole dell'allaccio abusivo, l'intestazione del contratto di fornitura e la mancata contabilizzazione dei consumi, ritenendo inoltre generico il motivo d'appello sul punto e quindi inammissibile il motivo nuovo in cassazione.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità richiede che l'imputato alleghi e dimostri tutti gli estremi della causa di esenzione, compreso l'essere stato costretto da un male imminente e inevitabile e l'impossibilità di sottrarsi al pericolo; in mancanza di tale allegazione l'esimente non opera.
L'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo il giudizio conseguente ad annullamento con rinvio.
Nel giudizio di rinvio opera una preclusione alla rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari; la norma è richiamata per spiegare il regime generale della rilevabilità dell'inammissibilità.
I motivi di ricorso per cassazione devono rispettare il principio di specificità e non possono introdurre censure non previamente dedotte in appello, a pena di inammissibilità.
Quando la pena è determinata in misura inferiore alla media edittale, è sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza della pena, essendo in esso impliciti gli elementi valutativi dell'art. 133 c.p.
Massime di principio
- In tema di furto di energia elettrica, risponde del reato anche chi si avvalga consapevolmente di un allaccio abusivo alla rete di distribuzione, pur se materialmente realizzato da terzi.
- La contestazione dell'elemento soggettivo è infondata quando la sentenza di merito valorizza elementi fattuali univoci, come l'intestazione del contratto di fornitura e la mancata contabilizzazione dei consumi, da cui desumere la consapevole sottrazione di energia senza pagamento.
- La scriminante dello stato di necessità richiede un'allegazione puntuale di tutti i suoi presupposti; la mera deduzione assertiva di una situazione di bisogno o costrizione non è sufficiente.
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure su punti non specificamente devoluti in appello; la novità del motivo comporta inammissibilità.
- L'inammissibilità del motivo di appello può essere rilevata anche d'ufficio in cassazione, ove non sia stata già dichiarata dal giudice di merito.
- La motivazione sulla pena può essere sinteticamente espressa quando la sanzione irrogata si colloca sotto la media edittale, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza della pena e ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
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