Cassazione Civile, Ordinanza n. 12935/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (esattore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un ingente credito tributario, riferito a imposte per più annualità. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda per ritenuta inefficacia probatoria degli estratti di ruolo. In opposizione, il tribunale aveva confermato il rigetto ritenendo non sufficientemente provata la pretesa e non idonea la documentazione prodotta a determinare il quantum. La corte d’appello, invece, aveva accolto l’appello del creditore, valorizzando documenti prodotti anche in secondo grado, tra cui una sentenza tributaria relativa al periodo d’imposta 1990 e una nota dell’ufficio, ritenendoli decisivi per dirimere l’incertezza sulla quantificazione del credito e per superare il dubbio residuo sulla prova. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’asserita inammissibilità della produzione documentale in appello, sostenendo che i documenti non fossero decisivi e che la sentenza già in atti fosse sufficiente; con il secondo ha dedotto omessa o apparente motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., contestando l’affermazione di prova del credito per l’importo ridotto riconosciuto dalla corte territoriale e riproponendo anche le censure sull’ammissibilità dei documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto corretta la qualificazione, da parte della corte d’appello, della documentazione prodotta in appello come prova nuova indispensabile ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c. nella disciplina applicabile ratione temporis, poiché idonea a eliminare l’incertezza sulla ricostruzione fattuale e sulla quantificazione del credito. Ha inoltre giudicato la motivazione della sentenza impugnata ampiamente sufficiente, ben al di sopra del minimo costituzionale, perché la corte territoriale aveva spiegato che il credito per il periodo d’imposta 1990 trovava fondamento nella sentenza tributaria che aveva rigettato il ricorso del contribuente e confermato la pretesa nei limiti indicati in cartella ed estratti di ruolo. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione dell’intimato, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
prova nuova indispensabile
Nel regime anteriore alla riforma del 2012, è ammissibile in appello la prova nuova che, da sola, sia idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale o a provare un fatto rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, anche a prescindere dalle preclusioni istruttorie del primo grado.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere la ratio decidendi; nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta sufficientemente articolata e non meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione di vizi processuali è stata esaminata e respinta perché la sentenza di merito non presentava le denunciate carenze motivazionali né la violazione delle regole sull’ammissibilità della prova.
Richiamato solo come riferimento temporale alla produzione di documenti successiva alla scadenza dei termini concessi in primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata in relazione al meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la prova nuova indispensabile coincide con quella idonea, da sola o in combinazione con gli atti già acquisiti, a dissipare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale posta a base della decisione impugnata.
- La decisività della prova va valutata in concreto con riguardo alla sua capacità di confermare o smentire la ricostruzione del fatto senza margini residui di dubbio, non già in base alla sola circostanza che la parte sia incorsa in preclusioni istruttorie in primo grado.
- La motivazione è censurabile per apparente solo quando non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la corte espone le ragioni della quantificazione del credito e del valore attribuito ai documenti, il vizio non sussiste.
- Nel giudizio di verifica del passivo, la quantificazione di un credito tributario può essere supportata da documenti sopravvenuti o prodotti in appello se questi chiariscono in modo decisivo l’entità della pretesa e il fondamento documentale già in atti.
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