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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22550/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società impugnava la riforma della rendita catastale del suo parco eolico sostenendo principalmente che le torri (pali) eoliche non dovessero essere computate nella rendita ai sensi dell'art. 1, comma 21, legge 208/2015, perché si tratta di impianti/macchinari funzionali al processo produttivo (e quindi esclusi dalla stima diretta). Altri motivi dedotti: carenza o nullità della motivazione circa la valutazione del terreno e delle fondazioni e l'inclusione di voci quali spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore (sproporzione dei valori), omissione di pronuncia su tali profili e mancata pronuncia sulla potenza degli aerogeneratori (errata attribuzione di potenza a singole macchine).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la CTR abbia errato includendo senza adeguata valutazione le torri eoliche tra le costruzioni, senza accertare se esse svolgano mera funzione di sostegno oppure funzione essenziale e attiva nel processo di aerogenerazione (nel qual caso rientrerebbero tra macchinari/impianti esclusi dalla stima). Ha cassato la sentenza limitatamente a questo profilo e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale di Basilicata per un nuovo esame, con diversa composizione. Ha invece rigettato gli altri motivi: la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente rispetto ai profili valutativi (uso di dati pubblici, progetti regionali, prezziari), e le doglianze su omissione di pronuncia e sugli specifici elementi valutativi (spese tecniche, oneri finanziari, profitto, e potenza degli aerogeneratori) sono state considerate infondate o inammissibili in quanto configuravano un nuovo vaglio di merito o risultavano implicitamente esaminate e rigettate dai giudici di merito. La CTR dovrà anche decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 208/2015 (art.1, comma 21)

    "a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

    La Corte ha interpretato la norma come criterio privilegiante la esclusione dalla stima diretta degli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo (gli "imbullonati"), indipendentemente dalla loro infissione al suolo; per le torri eoliche va quindi accertata la loro effettiva 'funzionalità' produttiva oltre alla mera stabilità.

  • R.D.L. 651/1939 (art.10) e legge di conversione 1249/1949

    Richiamati come fonti che consentono la stima diretta con riferimento al costo di ricostruzione a nuovo e alla disciplina catastale storica cui si ricorre per i criteri estimativi adottati dall'Ufficio.

  • DPR 142/1949 (Regolamento per la formazione del catasto edilizio), art.28, comma 2

    La Corte ha ritenuto legittimo (in linea di principio) il criterio usato dall'Amministrazione di stimare con riferimento al costo di realizzazione a nuovo, ai sensi delle regole del regolamento catastale.

  • Art. 832 cod. civ.

    Usato dalla CTR e richiamato nella motivazione per argomentare l'idea di "immobilizzazione al suolo" delle torri eoliche; la Corte però afferma che l'ancoraggio al suolo non è di per sé decisivo per escludere la qualifica di impianto funzionale.

  • Circolare Agenzia del Territorio n.6 del 30/11/2012

    Riferimento tecnico usato dall'Ufficio per giustificare la stima diretta sul costo di realizzazione a nuovo; la Corte riconosce la rilevanza della circolare come criterio tecnico, ma la sua applicazione non può elidere l'accertamento della strumentalità produttiva richiesto dalla legge 208/2015.

  • Circolare 2/E del 1/2/2016; Nota Direzione Centrale Catasto n.60244 del 27/4/2016; Circolare n.27/E del 13/6/2016

    Documenti amministrativi con i quali l'Amministrazione ha inteso includere le torri tra le "costruzioni" da valutare; la Corte registra tale prassi ma chiarisce che la prassi amministrativa non può prevalere sull'interpretazione normativa che esclude dalla stima gli impianti funzionali quando ciò risulti dalla prova tecnica.

  • Art.1 quinquies DL 44/05 (conv. L.88/05)

    Richiamato a titolo storico/interpretativo: disposizioni che avevano già riconosciuto la rilevanza catastale di centrali elettriche e impianti ai fini della classificazione in categoria D1; la Corte utilizza il quadro normativo complessivo per delimitare l'ambito di applicazione della novella del 2015.

Massime di principio

  • Per la determinazione della rendita catastale di impianti speciali (es. parchi eolici) il criterio decisivo è la funzione reale e tecnica dell'elemento: la sola immobilità o solidità non basta per qualificare un elemento come "costruzione" se esso è funzionale e strumentale al processo produttivo (macchinario/impianto) e quindi escluso dalla stima.
  • L'art.1, comma 21, legge 208/2015 opera per 'esclusione': si valutano suolo, costruzioni e elementi connessi ma vanno esclusi macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali alla produzione. Il giudice di merito deve accertare caso per caso la strumentalità e l'essenzialità dell'elemento rispetto al processo produttivo.
  • Le prassi e le circolari amministrative (anche se utili per i criteri tecnici di stima) non possono sovrastare l'interpretazione normativa: l'Amministrazione può includere elementi nella stima, ma il contribuente può contestare dimostrando la loro natura impiantistica funzionale.
  • Nella censura della motivazione o per omessa pronuncia occorre dimostrare che il percorso logico-giuridico sia del tutto incomprensibile o che la pronuncia sia indispensabile e non implicitamente contenuta nella decisione; non è sufficiente lamentele che richiedono un nuovo apprezzamento di merito o una nuova quantificazione tecnica.
  • Quando si contesta la valutazione estimativa (terreno, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore), la Corte di legittimità lascia ampio spazio all'apprezzamento tecnico del giudice di merito purché motivato con riferimento a dati oggettivi e documentali (progetti, prezziari, atti pubblici).
  • Se esiste dubbio sulla qualificazione di una componente (es. torre eolica) la questione va rimessa al giudice del merito che dovrà valutare gli elementi tecnici e progettuali per stabilire se l'elemento sia mera struttura di supporto o componente essenziale dell'impianto produttivo.

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