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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19306/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche stipulato nel 1979 per la realizzazione di un tratto di fognatura comunale. L'impresa appaltatrice aveva agito per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di saldo lavori e di riserve formulate in corso d'opera. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello, su impugnazione del Comune, ha riformato la decisione ritenendo prescritto il credito. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, da un lato la violazione della disciplina sulla decorrenza della prescrizione nell'appalto pubblico, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato la normativa introdotta nel 1981 e che, secondo la disciplina previgente, il termine dovesse decorrere dal mancato collaudo senza oneri per l'appaltatore di attivare un diverso meccanismo di messa in mora; dall'altro, la violazione delle norme sulla rappresentanza, contestando che la nota interruttiva del 15 febbraio 1990, pur sottoscritta da Giuseppe Cedro quando non era più legale rappresentante della società titolare del credito, fosse stata ritenuta inefficace per difetto di spendita del nome, nonostante il Comune conoscesse l'identità del mittente e il suo precedente ruolo rappresentativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha affermato che, in materia di appalto di opere pubbliche, già prima della legge n. 741 del 1981 l'appaltatore poteva far valere il credito al saldo e le altre pretese solo dopo che l'Amministrazione avesse provveduto sul collaudo e sulle domande dell'appaltatore entro un termine ragionevole; decorso tale tempo, l'impresa può mettere in mora la stazione appaltante e il dies a quo della prescrizione va individuato secondo questo sistema. Quanto alla seconda censura, la Corte ha ribadito che, nell'appalto pubblico, la spendita del nome del rappresentato deve risultare in forma scritta e non può desumersi da meri comportamenti concludenti quando l'atto abbia natura formale; poiché la nota del 1990 era stata sottoscritta da un soggetto che non era più rappresentante della società senza alcuna contemplatio domini, essa non poteva interrompere la prescrizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 L. n. 741 del 1981

    la Corte esclude che la decisione d'appello si fondasse su un'applicazione retroattiva della norma; richiama piuttosto un principio generale già vigente in materia di appalto pubblico.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere l'irretroattività della disciplina sopravvenuta, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 44 capitolato generale approvato con d.m. 28 maggio 1895

    consentiva all'appaltatore di agire per saldo finale, svincolo cauzione e compensi aggiuntivi solo dopo la determinazione dell'Amministrazione sul collaudo e sulle domande dell'impresa.

  • art. 44 d.P.R. n. 1063 del 1962

    riproduceva la regola del capitolato previgente, nel senso che l'azione dell'appaltatore presupponeva la definizione amministrativa del collaudo e delle pretese contrattuali.

  • art. 109 r.d. n. 350 del 1895

    la mancata deliberazione dell'Amministrazione sul collaudo e sulle domande dell'appaltatore, protratta oltre un tempo ragionevole, legittimava l'appaltatore a mettere in mora l'ente e ad agire per il pagamento.

  • art. 1183 c.c.

    la Corte afferma che, decorso un tempo ragionevole senza collaudo, l'impresa può mettere in mora l'Amministrazione senza dover ricorrere al meccanismo di cui a tale norma.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sul dies a quo della prescrizione; la Corte precisa che, nel sistema dell'appalto pubblico, la decorrenza va collegata alla possibilità di agire dopo l'inerzia dell'Amministrazione.

  • art. 1388 c.c.

    il contratto concluso dal rappresentante produce effetti diretti verso il rappresentato solo entro i limiti del potere rappresentativo e con spendita del nome altrui.

  • art. 1399 c.c.

    in mancanza di valida spendita del nome o di potere rappresentativo, il negozio resta inefficace finché non intervenga ratifica del rappresentato.

  • art. 1326 c.c.

    richiamato congiuntamente all'art. 1388 c.c. per sostenere la validità della nota interruttiva; la Corte ribadisce che, nel caso di atto formale, serve una spendita del nome idonea a imputare l'atto al rappresentato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nell'appalto di opere pubbliche, il diritto dell'appaltatore al saldo finale, allo svincolo della cauzione e alle altre pretese contrattuali può essere fatto valere dopo che la stazione appaltante abbia provveduto sul collaudo e sulle domande dell'impresa entro un termine ragionevole; l'inerzia oltre tale soglia consente l'azione giudiziale e la messa in mora dell'Amministrazione.
  • La decorrenza della prescrizione del credito dell'appaltatore nei confronti della pubblica amministrazione va individuata in relazione alla possibilità concreta di agire per il pagamento nel quadro normativo dell'appalto pubblico, non potendo pretendersi un comportamento diverso da quello imposto dalla disciplina del rapporto.
  • Quando l'atto che deve produrre effetti verso un rappresentato appartiene a un rapporto a forma vincolata, la spendita del nome del rappresentato e la legittimazione rappresentativa devono risultare in modo idoneo a imputare l'atto alla sfera del dominus; in tale contesto non basta il mero comportamento concludente se la forma del negozio esige la forma scritta.
  • In difetto di valida contemplatio domini da parte di chi sottoscrive l'atto senza poteri rappresentativi, il negozio o la dichiarazione non sono opponibili al rappresentato né utili a produrre effetti interruttivi della prescrizione, salvo ratifica.
  • I principi generali sulla rappresentanza volontaria operano diversamente a seconda che l'atto sia a forma libera o a forma vincolata: per gli atti formali, il requisito di spendita del nome segue la forma del negozio cui accede.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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