Sentenza n. 2274/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 54922 del 15.10.2025; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Romania per l’accesso all’insegnamento su una classe di concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, relativa al percorso di abilitazione o propedeutico all’abilitazione all’insegnamento. Il diniego era fondato sull’omessa produzione dell’“Adeverinta ministeriale”, certificazione romena indicante la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007 e delle regole sul soccorso istruttorio; violazione dei principi di buona fede e proporzionalità; illogicità del diniego per avere ritenuto l’Adeverinta requisito indefettibile senza procedere al confronto sostanziale tra la formazione estera e quella italiana; violazione dell’art. 22 del d.lgs. 206/2007 per non avere disposto eventuali misure compensative; violazione dei principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul riconoscimento dei titoli rumeni e bulgari; difetto di motivazione, eccesso di potere e disparità di trattamento rispetto ad altri docenti ai quali sarebbe stato riconosciuto un titolo analogo. Nel corso del giudizio è stata depositata l’Adeverinta nel frattempo ottenuta dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso palesemente fondato sui primi tre motivi, assorbendo gli ulteriori. Ha annullato il diniego e ordinato al Ministero di riprendere il procedimento secondo modalità e termini coerenti con l’art. 51 della direttiva 2005/36/CE e con l’art. 16 del d.lgs. 206/2007. Il Collegio ha affermato che il “Nivel” costituisce un titolo formativo valutabile e che l’Adeverinta ministeriale è un elemento utile, ma non indispensabile, dell’istruttoria: la sua mancanza non consente il rigetto automatico dell’istanza. L’Amministrazione deve procedere a una valutazione concreta e individuale dell’intero percorso formativo, dei titoli nazionali ed esteri e delle eventuali esperienze, verificando la comparabilità con la formazione italiana. Qualora emergano differenze, esse devono essere affrontate mediante misure compensative, eventualmente più gravose, e non mediante una preclusione preliminare all’esame. Il Ministero ha inoltre violato l’art. 51 della direttiva, poiché è rimasto inerte per circa un anno prima di richiedere l’integrazione e ha poi assegnato un termine perentorio di dieci giorni, rifiutando proroghe e integrazioni tardive. Secondo il TAR, il modello europeo impone di segnalare tempestivamente le carenze documentali, mentre la mancata o tardiva integrazione non determina automaticamente il diniego: impedisce soltanto, in linea generale, la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento. Il deposito giudiziale dell’Adeverinta doveva essere considerato ai fini della tutela effettiva, anche perché il ritardo nella sua produzione era stato agevolato dalla tardiva richiesta ministeriale. È stata esclusa la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non trattandosi di giudice di ultima istanza e ritenendosi già applicabile il diritto dell’Unione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 45 e 49 TFUE
Le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento impongono, anche al di fuori dell’applicazione diretta della direttiva 2005/36/CE, una valutazione effettiva delle qualifiche e delle competenze professionali conseguite in un altro Stato membro.
artt. 12, 13 e 14 direttiva 2005/36/CE
Il riconoscimento può riguardare anche titoli formativi e titoli assimilati; l’assenza di un attestato professionale finale non consente automaticamente di sottrarsi all’esame concreto della formazione. Le eventuali differenze sostanziali devono essere colmate mediante misure compensative proporzionate.
art. 51 direttiva 2005/36/CE
L’Amministrazione deve segnalare entro un mese le carenze della documentazione e concludere il procedimento entro i termini previsti una volta ricevuta la documentazione completa. La tardiva richiesta di integrazione e l’imposizione di termini perentori non proporzionati non legittimano il rigetto automatico dell’istanza.
artt. 16, 17 e 22 d.lgs. 206/2007
Le disposizioni nazionali di recepimento devono essere applicate in conformità alla direttiva, assicurando l’istruttoria sul titolo estero, la regolarizzazione della documentazione e l’eventuale adozione di misure compensative.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Il principio di tutela giurisdizionale effettiva consente al giudice di considerare il documento prodotto in giudizio, quando la sua mancata produzione in sede amministrativa sia collegata alla violazione degli obblighi istruttori e temporali dell’Amministrazione.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica o formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l’assenza dell’attestato professionale finale non consente il rigetto automatico dell’istanza quando il richiedente abbia prodotto un titolo formativo rilasciato da un organismo abilitato o designato dallo Stato d’origine e idoneo, secondo l’ordinamento di tale Stato, a condurre al rilascio dell’abilitazione.
- L’Amministrazione competente al riconoscimento deve svolgere una valutazione concreta, individuale e sostanziale dell’intero percorso formativo e delle competenze acquisite, verificandone la comparabilità con la formazione richiesta nello Stato ospitante; la discrezionalità tecnica opera nel confronto sostanziale, non può essere utilizzata per escludere preliminarmente l’esaminabilità del titolo.
- Le differenze tra la formazione estera e quella nazionale non costituiscono, di per sé, una ragione per respingere l’istanza senza istruttoria: ove siano accertate, devono essere valutate ai fini dell’imposizione di misure compensative proporzionate, anche consistenti in un tirocinio o in una prova attitudinale.
- L’art. 51 della direttiva 2005/36/CE impone all’Amministrazione di comunicare tempestivamente le carenze documentali. La tardiva richiesta di integrazione non può essere seguita dall’imposizione di un termine perentorio irragionevole e dal rigetto automatico; la mancata integrazione incide sul decorso del termine per la conclusione del procedimento, ma non determina necessariamente l’inammissibilità sostanziale della domanda.
- In applicazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, il giudice può considerare il documento prodotto nel processo quando la sua mancata produzione tempestiva in sede amministrativa sia dipesa, anche in misura rilevante, dalla violazione degli obblighi di tempestiva istruttoria gravanti sull’Amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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