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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40547/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca definitiva (decreto Tribunale Palermo 1/10/2010, divenuta irrevocabile il 10/5/2013). L'istanza era stata inizialmente presentata alla Corte d'appello di Caltanissetta ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011, ma la Corte aveva declinato la competenza a favore del Tribunale di Palermo applicando la norma transitoria (art. 117 d.lgs. 159/2011). Il ricorrente sosteneva che la modifica dell'art. 28 operata dalla legge n. 161/2017 si applicasse immediatamente e che l'art. 117 fosse incompatibile e quindi abrogato; chiedeva che la competenza fosse della Corte d'appello secondo i criteri dell'art. 11 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che per le misure di prevenzione (confisca) adottate prima del 13/10/2011 resta applicabile la disciplina previgente e la norma transitoria di cui all'art. 117 d.lgs. 159/2011, per cui la competenza per la revoca spetta al giudice che ha disposto la confisca (art. 7 legge 1423/1956). Ha ritenuto inoltre che la questione circa la competenza fosse l'unica eccepita e che non fossero stati proposti motivi di merito sull'effettivo "novum" della richiesta; sicché il ricorso in Cassazione è inammissibile (e non trasformabile in appello) perché non attiene al merito della decisione di primo grado. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Attribuisce la competenza per la revoca della confisca al giudice che ha disposto la misura; la Corte ha ritenuto tale disciplina ancora applicabile e non incostituzionale per i casi anteriori al 13/10/2011.

  • art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Prevedeva il rimedio della revocazione della confisca attribuendone la competenza alla corte d'appello; la Corte ha stabilito che tale rimedio non si applica ai provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore del decreto (13/10/2011) in virtù della disposizione transitoria (art. 117).

  • art. 117 d.lgs. 159/2011 (disposizione transitoria)

    Norma transitoria che stabilisce l'ultrattività della precedente disciplina per le misure per le quali, alla data del 13/10/2011, fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione; la Corte la interpreta come deroga legittima al principio tempus regit actum e la applica per escludere l'operatività dell'art. 28 sulle confische anteriori.

  • legge n. 161 del 2017 (modifica art. 28 d.lgs. 159/2011)

    La modifica non ha effetto retroattivo sulle confische adottate prima del 13/10/2011 secondo la Corte; non abroga l'efficacia dell'art. 117 per le fattispecie transitorie.

  • art. 11 cod. proc. pen. e art. 633 cod. proc. pen.

    Riferiti alla competenza della Corte d'appello; il ricorrente invocava tali criteri per assegnare competenza alla Corte d'appello di Caltanissetta, ma la Corte ha ritenuto che per i provvedimenti anteriori alla transitoria l'organizzazione della competenza rimanga quella previgente.

  • artt. 3 e 111 Cost.

    Richiamati in ordine a possibili questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 legge 1423/1956; la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità in relazione a tali articoli.

  • art. 15 delle preleggi

    Citato dal ricorrente nella prospettiva di abrogazione per incompatibilità ovvero che disposizioni successive abrogano le precedenti; la Corte non ha ritenuto applicabile tale argomento per contrastare la disposizione transitoria espressa (art. 117).

Massime di principio

  • Per le confische e misure di prevenzione adottate prima del 13/10/2011 resta applicabile la disciplina previgente: la revoca compete al giudice che ha disposto la confisca ai sensi dell'art. 7 legge 1423/1956, in virtù dell'art. 117 d.lgs. 159/2011 (norma transitoria).
  • La modifica dell'art. 28 operata dalla legge n. 161/2017 non ha efficacia retroattiva per i provvedimenti antecedenti la data di entrata in vigore del d.lgs. 159/2011; non può essere invocata per trasferire la competenza su revoche di confische anteriori alla transitoria.
  • Il principio tempus regit actum è derogabile quando una disposizione transitoria lo stabilisce espressamente; le norme transitorie (come art. 117) vincolano l'applicazione delle nuove regole alle fattispecie future o non ancora perfezionate alla data di entrata in vigore.
  • La revoca della confisca richiede la presenza di un "novum" giustificativo: le istanze basate su questioni già esaminate e ritenute irrilevanti in precedenti giudizi sono inammissibili per difetto di novità.
  • Avverso provvedimenti che dispongono la revoca o la modifica di misure di prevenzione patrimoniali è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione; un atto qualificato come ricorso per cassazione che in realtà impugna tali provvedimenti dovrebbe essere trasformato in appello, salvo che i motivi riguardino esclusivamente questioni di competenza e non il merito.
  • Per contestare la disapplicazione di una nuova norma per fattispecie transitorie è necessario argomentare specificamente l'illegittimità costituzionale o l'incompatibilità della norma transitoria; la giurisprudenza consolidata tende a preservare l'applicazione della transitoria salvo chiara violazione di principi costituzionali.

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