Cassazione Penale, Ordinanza n. 35046/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputata)
La controversia
I due imputati hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino, che aveva confermato le rispettive condanne. Per entrambi, i primi due motivi contestavano la ricostruzione probatoria e l'affermazione di responsabilità, riproponendo doglianze già sottoposte al giudice d'appello senza confrontarsi puntualmente con la sua motivazione; prospettavano inoltre una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Il primo imputato aveva anche chiesto la rinnovazione istruttoria mediante il proprio esame. Il suo terzo motivo riguardava l'equità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il terzo motivo della seconda imputata era reiterativo e riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La sentenza menziona la stipula di contratti assicurativi, la titolarità dei veicoli, documenti falsificati e più persone offese, ma non specifica la rubrica dei reati né gli articoli contestati. Il testo riporta in apertura la data del 20 novembre 2025 riferita alla sentenza d'appello e in chiusura che la decisione della Cassazione è stata deliberata il 22 settembre 2026.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i primi due motivi di ciascun ricorrente generici e meramente reiterativi, perché non si confrontavano con le argomentazioni della Corte d'appello e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. La motivazione d'appello aveva ricostruito gli elementi a carico, tra cui le modalità di stipula delle assicurazioni e la titolarità dei veicoli; per il primo imputato aveva inoltre valutato la richiesta di rinnovazione istruttoria e spiegato perché non fosse necessaria. Il terzo motivo del primo ricorrente, relativo alla pena e alle attenuanti generiche, è stato dichiarato generico perché non si confrontava con la motivazione d'appello, che aveva confermato la decisione di primo grado sulla pena e sulle sue componenti. La Corte ha ribadito che la determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, se motivata e non arbitraria o illogica, e che non è sindacabile in cassazione una richiesta diretta a ottenerne una nuova valutazione. Il terzo motivo della seconda ricorrente, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo: la Corte d'appello aveva escluso tale qualificazione considerando la commissione di due reati, l'impiego di documenti falsificati e la pluralità delle persone offese. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato
Il motivo di ricorso deve esporre in modo specifico le ragioni di diritto e correlarsi puntualmente alla motivazione della decisione impugnata; la genericità o la mancanza di tale confronto comporta l'inammissibilità.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
La determinazione e graduazione della pena spettano al giudice di merito secondo i criteri legali; la decisione, se sorretta da motivazione sufficiente e immune da arbitrio o illogicità, non può essere ridiscussa in cassazione per ottenere una nuova valutazione di congruità.
Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento”.
Ai fini della determinazione della pena, il giudice non deve enumerare analiticamente ogni elemento valutato: è sufficiente indicare quelli determinanti, e la decisione è insindacabile in cassazione se priva di vizi logici.
la Corte di appello, che ha chiaramente escluso che la condotta per le sue specifiche caratteristiche possa ritenersi di particolare tenuità (pag. 7 in ordine alla commissione di due reati, utilizzando documenti falsificati, in danno di più persone offese)
Nel caso esaminato, la Corte d'appello ha escluso la particolare tenuità valorizzando la commissione di due reati, l'uso di documenti falsificati e la pluralità delle persone offese; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la doglianza che reiterava la questione senza confrontarsi con tale motivazione.
Massime di principio
- La specificità del motivo di impugnazione richiede non solo che la doglianza sia determinata, ma anche che si confronti con le ragioni argomentate della decisione impugnata; la riproposizione di censure già esaminate, senza tale confronto, comporta l'inammissibilità.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo la puntuale individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
- La rinnovazione istruttoria non è necessaria quando il giudice d'appello abbia valutato la richiesta e motivato la sua irrilevanza ai fini della decisione, e il ricorso non individui una specifica ragione idonea a censurare tale valutazione.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può limitarsi a indicare gli elementi determinanti; la valutazione non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non affetta da arbitrio o illogicità.
- La censura sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è inammissibile se si limita a reiterare la richiesta senza confrontarsi con la motivazione che ha escluso la tenuità in ragione delle concrete caratteristiche della condotta.
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