Cassazione Penale, Ordinanza n. 17949/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. Deduceva, con due motivi, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. per l'eccessiva entità della pena, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La censura mirava in sostanza alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi dedotti non fossero scrutinabili in sede di legittimità. Ha osservato che la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, sicché non era necessaria una motivazione specifica e dettagliata sui criteri ex art. 133 c.p.; ha inoltre ritenuto immune da vizi logici la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla negativa personalità dell'imputato e sull'abitualità/usualità della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito, relativa al fatto di lieve entità in materia di stupefacenti
i criteri di commisurazione della pena sono rimessi al giudice di merito; una motivazione specifica è richiesta solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media
il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente con le risultanze processuali
l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata a fondamento dell'applicazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena, la motivazione del giudice di merito non richiede un particolare approfondimento quando la sanzione irrogata si collochi in misura media o prossima al minimo edittale, poiché la scelta è sostanzialmente insindacabile in cassazione se riferibile ai criteri dell'art. 133 c.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o non coerente con gli elementi acquisiti; non è invece consentito sollecitare una nuova valutazione di merito.
- Le doglianze che investono esclusivamente la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio, senza evidenziare reali violazioni di legge o vizi logici decisivi, sono inammissibili in sede di legittimità.
- All'inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17906/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →