Cassazione Penale, Sentenza n. 2105/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello (con due motivi): 1) violazione di norme processuali in relazione all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., lamentando che una comunicazione di cancelleria abbia anticipato l'esito e limitato la facoltà di proporre motivi nuovi; 2) vizio di motivazione per contraddittorietà o illogicità nella valutazione della costrizione e della rappresentazione di un male ingiusto, con conseguente errata qualificazione giuridica del fatto che, a suo dire, doveva essere ricondotto all'art. 640, comma secondo, cod. pen. (truffa/induzione per il tramite di artifizi/inganni) invece che alla fattispecie ascritta in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza d'appello era del 19/03/2021; la motivazione è stata depositata l'08/04/2021 e il termine di 45 giorni per proporre ricorso (ex art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.) è decollato dal 19/04/2021 con scadenza il 04/06/2021. Il ricorso è stato depositato in cancelleria il 30/06/2021, oltre il termine. La Corte ha richiamato la regola per cui l'impugnazione deve essere presentata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 582 cod. proc. pen.) e ha precisato che la presentazione presso ufficio diverso è irrilevante ai fini della tempestività se non sia pervenuta tempestivamente anche alla cancelleria competente. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
la Corte d'appello indica nel dispositivo il termine di trenta giorni dalla data della deliberazione per il deposito della motivazione
fissa il termine per la redazione e il deposito della motivazione della sentenza d'appello; da tale deposito decorrono i termini per eventuali impugnazioni alla Corte di Cassazione
art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
termine di quarantacinque giorni per impugnare decorrente dalla data di deposito della motivazione
stabilisce il termine di impugnazione per la cassazione dopo il deposito della motivazione; in questo caso ha prodotto la scadenza del 04/06/2021
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
disciplina la facoltà di proporre nuovi motivi entro termini stabiliti e la possibilità di limitarne l'ammissibilità; nel ricorso era richiamata come presunta violata ma la Corte non è entrata nel merito perché ha deciso per inammissibilità procedurale
disciplina le modalità di proposizione del gravame (presentazione presso la cancelleria del giudice a quo e possibilità di spedizione per posta nei casi previsti)
stabilisce che l'atto deve essere presentato alla cancelleria competente; la data rilevante per la tempestività è quella in cui l'atto perviene alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, salvo i casi espressamente previsti
art. 591, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle modalità di proposizione previste (pena: inammissibilità), richiamata dalla Corte per giustificare la declaratoria di inammissibilità
art. 110, 56, 629, art. 628, comma terzo, n. 1 e 3-bis cod. pen.
riferimento alla fattispecie penale contestata in primo grado (concorso, forme di violenza o minaccia con conseguenze aggravate e circostanze indicate); la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito della qualificazione del fatto perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali
art. 640, comma secondo cod. pen.
norma relativa alla truffa aggravata (comma secondo) richiamata dal difensore come norma cui la condotta avrebbe dovuto essere ricollegata; la questione è rimasta però inammissibile e non è stata esaminata dalla Corte
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
menzionata quale limite nella esposizione sintetica dei motivi di ricorso nel provvedimento di motivazione della Corte di Cassazione; regola la sintesi nella esposizione degli atti agli effetti del provvedimento motivato
Massime di principio
- Verificare sempre i termini di impugnazione: quando la motivazione della sentenza d'appello viene depositata, decorre il termine di impugnazione (spesso 45 giorni ex art. 585, comma 2, lett. c) per la cassazione). Calcolare la scadenza a partire dalla data di deposito della motivazione indicata in atti.
- Presentare il ricorso presso la cancelleria competente (quella del giudice che ha emesso la sentenza). La data rilevante per la tempestività è quella in cui l'atto perviene alla cancelleria competente, non la data di spedizione o deposito presso altro ufficio, salvo le ipotesi tassative previste dalla legge (art. 582 e 583 cod. proc. pen.).
- L'impugnazione depositata presso uffici diversi da quello competente può essere dichiarata inammissibile per tardività se non è pervenuta tempestivamente anche alla cancelleria del giudice a quo: il ricorrente corre il rischio della perdita del termine.
- Le questioni di merito (vizi di motivazione, errata qualificazione del fatto) saranno esaminate solo se il ricorso è ammissibile; le irregolarità procedurali temporali comportano la declaratoria di inammissibilità senza esame del merito.
- Se si contesta la possibilità di proporre nuovi motivi dopo determinate comunicazioni di cancelleria, porre tempestivamente la questione nel rispetto delle forme e dei termini processuali, documentando eventuali comunicazioni ricevute e, se necessario, chiedendo proroghe o chiarimenti procedurali prima della scadenza.
- In caso di dubbi sulla corretta modalità di deposito (consegna a mano, cancelleria diversa, spedizione postale), utilizzare mezzi che producano prova certa della data di ricezione da parte della cancelleria competente (ricevute, raccomandate con avviso di ricevimento, sistema informatico certificato ove previsto).
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