Cassazione Civile, Ordinanza n. 06055/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società contribuente la riconducibilità, in capo a quest'ultima, degli effetti fiscali di un'operazione immobiliare formalmente posta in essere da altra società: acquisto di un immobile da una finanziaria, immediata rivendita a una società di leasing, contestuale leasing all'utilizzatrice finale e successivo trasferimento del ricavato economico lungo una catena di soggetti collegati al medesimo gruppo imprenditoriale. L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento IRES e IRAP recuperando a tassazione la plusvalenza realizzata nella rivendita dell'immobile, assumendo che la società formalmente interposta fosse un mero schermo e che la reale titolarità economica dell'operazione fosse della contribuente, secondo l'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. In appello la CTR aveva annullato l'atto ritenendo esclusa sia la simulazione soggettiva, per difetto di prova del coinvolgimento di tutte le controparti, sia l'abuso del diritto, perché mancava una finalità esclusiva di risparmio fiscale. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 53 Cost., degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR richiesto un intento esclusivamente fiscale e per avere svalutato le presunzioni; 2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui inattività della società interposta, assenza di giustificazioni documentali del finanziamento e circolazione delle somme tra i soggetti coinvolti; 3) violazione degli artt. 1414, 1415, 1416, 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, per avere escluso l'interposizione fittizia/simulazione soggettiva; 4) ulteriore omesso esame di plurimi elementi indiziari circa la natura fittizia o meramente cartolare della società interposta e la conduzione sostanziale delle trattative da parte del medesimo soggetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i primi due. Ha censurato la sentenza di appello perché aveva escluso l'imputazione fiscale alla contribuente richiedendo la prova del coinvolgimento di tutti i soggetti formalmente partecipi dell'operazione e perché aveva negato rilievo alla interposizione reale in assenza di una finalità esclusiva di risparmio fiscale. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio può imputare i redditi al soggetto che ne sia l'effettivo possessore anche quando siano formalmente intestati ad altri, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; la norma non distingue tra interposizione fittizia e reale e non richiede necessariamente un intento fraudolento o una finalità esclusivamente fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
"sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"
Consente all'Amministrazione di imputare al soggetto effettivo i redditi formalmente intestati ad altri, anche mediante presunzioni; si applica sia all'interposizione fittizia sia a quella reale e anche a fattispecie con reddito d'impresa e società di capitali.
art. 53 Cost.
Richiamato come parametro di legittimità del prelievo in relazione alla sostanza economica dell'operazione.
L'onere probatorio dell'Ufficio riguarda la dimostrazione, anche presuntiva, dell'effettivo possesso del reddito per interposta persona; il contribuente può contrastare la pretesa con prova contraria delle reali ragioni economiche.
Le presunzioni possono fondare l'accertamento se gravi, precise e concordanti; la Corte censura la sentenza di merito per avere sottovalutato gli indizi offerti dall'Ufficio.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla simulazione soggettiva/interposizione fittizia, ma la Corte valorizza soprattutto l'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 quale norma speciale tributaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura per violazione di legge dedotta nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Censura per omesso esame di fatti decisivi dedotta nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 consente di imputare i redditi al soggetto che ne sia l'effettivo possessore, anche se formalmente intestati a un terzo, quando ciò risulti da presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La prova richiesta all'Ufficio non deve dimostrare un accordo simulatorio in senso civilistico tra tutti i soggetti dell'operazione: è sufficiente dimostrare, anche per indizi, la relazione di fatto tra reddito e contribuente effettivo.
- La norma antielusiva/antinterposizione tributaria non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale: rileva qualsiasi uso improprio o deviante di strumenti giuridici idoneo a occultare il reale possessore del reddito.
- Per escludere l'imputazione al contribuente non basta evocare ragioni economiche astratte o formalmente plausibili; il giudice deve verificare se tali ragioni siano effettive e non meramente strumentali o antieconomiche.
- La regolarità formale delle operazioni, della contabilità o degli atti pubblici non esclude di per sé l'interposizione, poiché tali elementi possono essere utilizzati proprio per mascherare la realtà sostanziale.
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