Ordinanza n. 1149/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), n. 470/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 470/2023, nonché intimazioni di pagamento relative a prelievi supplementari lattiero-caseari per complessivi 1.109.860,70 euro
Esito
La controversia
In primo grado l’azienda agricola ha impugnato due intimazioni di pagamento, rispettivamente di 772.299,87 euro e 337.560,83 euro, relative a diverse annate lattiero-casearie, chiedendo anche l’accertamento della prescrizione dell’eventuale debito residuo. In appello ha dedotto la parziale illegittimità derivata delle intimazioni, richiamando una sopravvenuta sentenza della Corte di cassazione che avrebbe definitivamente rigettato il ricorso di AGEA e confermato l’annullamento del prelievo supplementare per le annate comprese tra il 1995/1996 e il 2002/2003. Ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione, avendo aderito alla procedura transattiva introdotta dall’art. 10-ter della legge n. 103/2023, come richiamato dall’art. 1, comma 554, della legge n. 207/2024. AGEA e ADER non si sono opposte al rinvio, purché riguardasse l’intera controversia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di differimento e ha rinviato la trattazione dell’intera causa a una successiva udienza da fissarsi nel 2026, imponendo a entrambe le parti di comunicare gli aggiornamenti. Il Collegio ha ritenuto che la concreta possibilità di accedere alla procedura transattiva prevista dall’art. 10-ter e la previsione secondo cui l’efficacia della transazione è subordinata alla rinuncia a tutti i contenziosi relativi ai debiti oggetto della proposta integrino un caso eccezionale idoneo a giustificare il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Il giudice non ha esaminato la richiesta di declaratoria di parziale illegittimità derivata fondata sulla sentenza della Corte di cassazione, ritenendo necessario decidere unitariamente la controversia, senza definire una parte e rinviarne un’altra. La decisione sul merito è stata quindi espressamente riservata alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 10-ter l. 10 agosto 2023, n. 103
rinuncia “a tutti i contenziosi inerenti ai debiti oggetto della proposta”
La procedura transattiva può incidere sui contenziosi relativi ai debiti oggetto della proposta e la transazione eventualmente raggiunta produce effetti subordinatamente alla rinuncia a tali contenziosi.
art. 1, comma 554, l. n. 207/2024
Richiamato quale disposizione di introduzione o applicazione dell’art. 10-ter nel quadro normativo considerato dal Collegio.
Consente, in presenza di un caso eccezionale, il rinvio a data fissa della trattazione della causa; il Collegio ha ritenuto integrata tale condizione dalla procedura transattiva concretamente attivabile.
Massime di principio
- La concreta attivazione di una procedura transattiva prevista dalla legge, quando la sua efficacia è subordinata alla rinuncia a tutti i contenziosi relativi ai debiti oggetto della proposta, può integrare un caso eccezionale idoneo a giustificare il rinvio a data fissa della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
- Quando una controversia comprende domande o posizioni tra loro connesse e la prospettiva transattiva riguarda l’intero debito controverso, il giudice può rinviare unitariamente la trattazione senza decidere una sola parte della causa e rinviarne un’altra, così da preservare l’utilità e la coerenza della definizione transattiva.
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