Cassazione Penale, Sentenza n. 35415/2025 del 29/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello che aveva revocato la sospensione condizionale della pena: l'imputato era stato condannato per il delitto di distrazione ai sensi dell'art. 232, comma 3, n. 2, r.d. 16/03/1942 n. 267, per aver trattenuto parte di somme riscosse in qualità di legale della Cogeta s.r.l. mentre la società era in stato di dissesto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) insussistenza del fatto in quanto le somme sarebbero state riscosse in virtù di una cessione di credito o di un mandato in rem propriam e quindi non sarebbero mai entrate nel patrimonio sociale; (2) errata determinazione della pena e mancata concessione di attenuanti/gli effetti favorevoli del minimo edittale; (3) violazione del principio del “ragionevole dubbio” e inosservanza di norme del processo penale (art. 530, comma 2 e art. 533 c.p.p.). La difesa ha prodotto documenti (presunta cessione con data certa, contratti, documentazione di assistenza) per giustificare la trattenuta delle somme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la valutazione delle corti di merito secondo cui: la presunta cessione di crediti del 29/08/2017 (con data certa 22/11/2017) non poteva essere ritenuta valida/efficace (violazione dell'art. 1261 c.c. e dubbi sulla strumentalità della produzione); il presunto mandato in rem propriam era vago e privo dei requisiti di determinazione dell'oggetto e della causa, risultando invalido per nullità ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.; la condotta dell'imputato integrava il reato di distrazione perché le somme erano entrate nella sfera giuridico-patrimoniale della fallita e l'imputato era consapevole dello stato d'insolvenza. Sulle questioni di carattere probatorio e sulla valutazione delle prove la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito congrua e logicamente fondata. È quindi stata confermata la condanna e revocata la sospensione condizionale della pena (già riformata in appello), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 232, comma 3, n. 2
art. 232, comma 3, n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Norma penal- fallimentare cui è stata ricondotta la condotta di distrazione di somme da parte dell'amministratore/legale; la Corte ha ritenuto sussistente sia l'elemento oggettivo (somme confluite nella sfera patrimoniale della società e sottratte) sia quello soggettivo (consapevolezza dello stato di dissesto).
Riferito al negozio di cessione del credito: la difesa invocava la cessione, ma la Corte di merito ha escluso che l'atto potesse operare come cessione valida nel caso concreto.
Richiama il divieto per gli avvocati di assumere la qualità di cessionari di diritti oggetto di contestazione davanti all'autorità giudiziaria della medesima giurisdizione; la Corte ha ritenuto che la presunta cessione fosse incompatibile con tale divieto, contribuendo a dichiararla nulla.
Principio generale di nullità del negozio giuridico in mancanza di requisiti essenziali: la Corte ha sottolineato che il mandato/atto difensivo non individuava causa e oggetto in modo determinato.
Relativo all'indeterminatezza dell'oggetto del contratto; la Corte ha ritenuto il documento generico e quindi invalido per carenza di determinazione dell'oggetto.
Norma sul valore probatorio della confessione e sui mezzi per contestarla; la difesa aveva invocato la portata confessoria di alcuni atti/documenti, ma la Corte non ha ritenuto decisiva tale doglianza in ragione della valutazione complessiva delle prove.
Codice di procedura penale - art. 530, comma 2
Riferita al principio del dubbio ragionevole: la difesa ha allegato violazione del principio, ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e sufficiente a garantire la certezza processuale.
Codice di procedura penale - art. 533
Riguarda la motivazione della sentenza; la Corte ha considerato regolare la motivazione delle decisioni di merito.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b)
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali); il ricorso è stato valutato rispetto a tali censure e rigettato.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen. - art. 173
art. 173 disp. att. c.p.p.
Citata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso e nella motivazione resa, non incidente sull'esito favorevole del ricorso.
Legge n. 689/1981 - art. 54-quater
art. 54-quater, legge n. 689 del 1981
Invocata dalla difesa in relazione alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte ha rilevato che tale richiesta attiene a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
Massime di principio
- Per configurare il reato di distrazione in ambito fallimentare è necessario che i valori o le somme siano entrati nella sfera patrimoniale della società: la valutazione di questo fatto è essenziale e compete al giudice di merito, ma può essere sindacata in cassazione solo se la motivazione è illogica o insufficiente.
- La mera produzione di un documento con "data certa" non è di per sé decisiva: l'atto negoziale deve rispettare i requisiti di legge (determinazione dell'oggetto, causa lecita) per essere efficace; formalità apparenti possono essere considerate strumentali.
- Gli avvocati sono vietati dal divenire cessionari di diritti "in contestazione" nell'ambito della giurisdizione in cui esercitano (art. 1261 c.c.); una cessione che rientri in tale fattispecie può essere dichiarata nulla e non può giustificare trattenute di somme.
- Un mandato in rem propriam deve indicare oggetto, causa e termini adeguati: la genericità del mandato può determinare la nullità dell'atto e l'impossibilità di far valere giustificazioni basate su di esso.
- La nullità di atti civili rilevanti per la sussistenza di un reato può essere accertata incidentalmente dal giudice penale senza che sia necessario un separato accertamento civile.
- La consapevolezza dello stato di insolvenza della società al momento della percezione delle somme è cruciale per l'elemento soggettivo del reato di distrazione; documenti comprovanti la proposta di concordato o altra evidenza possono dimostrare tale consapevolezza.
- Le doglianze sulla determinazione della pena, sulla concessione di attenuanti o sulle conversioni di pena costituiscono, in massima parte, valutazioni di merito non rivedibili in Cassazione salvo vizio motivazionale evidente e specifico.
- Le censure generiche sul "ragionevole dubbio" senza un esame puntuale degli elementi probatori e della motivazione di merito sono difficilmente risolutive in sede di legittimità.
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