Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26536/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile di rapina aggravata e di false dichiarazioni sulla propria identità. In cassazione ha dedotto: (1) vizio motivazionale e violazione di legge quanto alla responsabilità per il reato di cui all'art. 628, commi 2 e 3 n. 1, c.p., sostenendo che le questioni erano state già affrontate in modo non corretto dal giudice di merito; (2) violazione di legge in relazione all'art. 495 c.p., lamentando l'assenza di prova circa il momento e il contenuto delle false generalità asseritamente fornite; (3) censure sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul giudizio di comparazione tra circostanze, ritenuto ingiustificato o comunque non adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di doglianze già disattese dalla Corte territoriale con argomenti corretti e quindi non assistito da specifica critica alla sentenza impugnata; ha considerato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che, in presenza di dichiarazioni tra loro contrastanti e non essendo individuabile quale sia quella vera, il reato di false generalità risulta comunque integrato; ha infine ritenuto non sindacabili in sede di legittimità le censure sul giudizio di comparazione delle circostanze e, comunque, adeguatamente motivata la scelta di equivalenza compiuta dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, commi 2 e 3 n. 1, c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice del reato di rapina aggravata per cui è stata affermata la responsabilità del ricorrente; il motivo che la investe è ritenuto già disatteso in modo congruo dal giudice di merito.

  • art. 495 c.p.

    la Corte ribadisce che il reato è integrato anche quando l'agente renda più dichiarazioni contrastanti tra loro e non sia possibile individuare quale sia quella vera.

  • art. 628 c.p.

    menzionato in relazione alla rapina aggravata oggetto di condanna confermata in appello.

  • art. 495 c.p.

    norma richiamata per la falsità nelle dichiarazioni sulla propria identità o qualità personali.

  • art. 69 c.p.

    non indicato espressamente nel testo, ma il giudizio di comparazione tra circostanze viene richiamato come tema del trattamento sanzionatorio; la sentenza afferma che tale valutazione è discrezionale del giudice di merito e sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In materia di false dichiarazioni personali, il reato può ritenersi integrato anche quando l'imputato abbia reso plurime dichiarazioni tra loro contrastanti e non sia possibile stabilire quale sia quella vera, purché la motivazione dia conto della falsità accertata.
  • Le censure sul giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti attengono a una valutazione discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione non è meramente arbitraria o illogica.
  • La scelta di equivalenza tra circostanze può considerarsi adeguatamente motivata quando il giudice la giustifichi in relazione all'idoneità della pena irrogata a risultare proporzionata al caso concreto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaFalsità in atto pubblicoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.