Cassazione Penale, Ordinanza n. 15368/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario perché i motivi erano manifestamente infondati: la censura riguardava in realtà l'applicazione della legge al caso concreto, e non un errore materiale o di fatto emendabile tramite il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto condannato, tramite difensore, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Quinta Sezione penale che aveva rigettato il precedente ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, giudice dell'esecuzione, la quale aveva rideterminato la pena complessiva in anni venti e mesi sei di reclusione ed euro 61.974,83 di multa. La difesa ha sostenuto che nella sentenza di legittimità vi sarebbe stato un errore di fatto o materiale, consistito nell'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. quanto all'aumento di pena per i reati satellite, con conseguente errore nel calcolo della pena complessiva.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è ammissibile solo per errore materiale o di fatto; non può essere utilizzato per contestare l'applicazione della legge nel caso concreto.
La doglianza sull'aumento di pena per i reati satellite attiene all'applicazione dell'istituto del reato continuato, ma nel caso concreto è stata ritenuta censura non proponibile come errore di fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale e non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche o applicazioni della legge al caso concreto.
- Non integra errore di fatto, ai fini del rimedio straordinario, la doglianza che contesti il criterio di calcolo della pena o l'interpretazione di norme sulla continuazione, quando la censura investe il merito giuridico della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
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