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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21477/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'ente datore di lavoro di accertare che un dirigente, già direttore generale e ufficiale rogante, aveva percepito senza titolo i diritti di rogito relativi agli anni 2000-2006. Secondo la ricostruzione di merito, l'ente aveva istituito un fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e, dopo iniziali delibere che attribuivano i diritti di rogito al direttore generale, aveva poi disposto che tali somme confluisssero nel fondo accessorio, da corrispondere solo al ricorrere dei presupposti previsti dalla contrattazione collettiva. Il dirigente impugnava la decisione che lo condannava alla restituzione, deducendo: 1) nullità del processo per difetto di procura e di ius postulandi del difensore dell'ente in primo grado; 2) erronea applicazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che mancasse un atto di ritiro delle delibere attributive e invocando una tutela dell'affidamento e una disapplicazione della norma sull'indebito; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., degli artt. 1428, 1431 e 2126 c.c. e delle disposizioni collettive dirigenziali, lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato la mancata assegnazione e verifica degli obiettivi anziché la prestazione effettivamente resa e avesse utilizzato prove non ritualmente introdotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione sulla regolare costituzione della parte e sul potere di rappresentanza processuale non risultava tempestivamente devoluta in appello e, comunque, dagli atti risultava una procura alle liti del commissario straordinario. Ha respinto il secondo motivo affermando che l'indebito non dipende dall'esistenza di un atto formale di revoca, ma dalla mancanza del titolo sostanziale; nel lavoro pubblico contrattualizzato, il trattamento economico difforme dal contratto collettivo è nullo e le somme corrisposte senza titolo devono essere ripetute ex art. 2033 c.c. La pretesa disapplicazione della norma è stata esclusa, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul bilanciamento con l'affidamento legittimo, che può incidere semmai sulle modalità della restituzione, non sul diritto dell'amministrazione a ripetere l'indebito. È stato infine dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo: non era stata colta la ratio decidendi, centrata sulla mancanza di obiettivi annuali e della verifica positiva richiesta dalla contrattazione collettiva per la retribuzione di risultato; inoltre, non vi era violazione dell'art. 115 c.p.c. poiché le prove utilizzate erano documentalmente acquisite e il giudice del lavoro può anche acquisire elementi istruttori in appello nei limiti consentiti. La Corte ha altresì confermato che le funzioni di ufficiale rogante rientravano nella qualifica dirigenziale e che operava il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ex art. 24 d.lgs. 165/2001. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 84 c.p.c. per sostenere un preteso difetto di rappresentanza processuale; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 84 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta mancanza di valido mandato difensivo del rappresentante dell'ente; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell'indebito è dovuta quando le somme sono state corrisposte senza valido titolo; non è necessaria una previa revoca formale dell'atto attributivo.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    La retribuzione dirigenziale è onnicomprensiva e include i compensi correlati a incarichi riconducibili alle funzioni dell'ufficio ricoperto.

  • art. 28 c.c.n.l. area dirigenza comparto regioni enti locali

    Richiamato per il regime della retribuzione di risultato e dei relativi presupposti applicativi.

  • art. 29 c.c.n.l. comparto regioni-enti locali area della dirigenza 1998-2001

    "gli enti devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all’art.14, comma 1, del D.Lgs.n.29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi"

    La retribuzione di risultato è subordinata alla preventiva fissazione degli obiettivi annuali e alla positiva verifica dei risultati, non potendo essere corrisposta automaticamente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedotta ultrapetizione o violazione del corrispondente principio; la censura non è stata accolta.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; nel caso concreto non è emersa alcuna violazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria compiuta nei gradi di merito.

  • art. 1428 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, senza accoglimento, nell'ambito della critica alla decisione di merito.

  • art. 1431 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione di legittimità.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura nel suo complesso.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nella parte dedicata all'affidamento del debitore: l'esigibilità della ripetizione può essere modulata in base alla buona fede, anche con rateizzazione, ma ciò non elimina il diritto alla restituzione.

  • art. 97 Cost.

    Evocato per la necessità di ripristinare la legalità violata nel pubblico impiego contrattualizzato mediante la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico erogato in difformità dalla contrattazione collettiva è nullo e l'amministrazione può ripetere le somme indebitamente corrisposte ai sensi dell'art. 2033 c.c., senza che sia necessario un formale atto di revoca del precedente titolo attributivo.
  • L'affidamento del dipendente sulla percezione di somme non dovute non elimina il diritto alla ripetizione dell'indebito; al più, in presenza di specifiche allegazioni e di un concreto pregiudizio economico, può incidere sulle modalità di restituzione o aprire uno spazio per tutela risarcitoria.
  • La retribuzione di risultato dei dirigenti è dovuta solo se risultano previamente fissati gli obiettivi annuali e positivamente verificati i risultati conseguiti; in mancanza di tali presupposti non sorge il diritto all'erogazione automatica del compenso accessorio.
  • Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale impedisce di riconoscere compensi ulteriori per incarichi e funzioni riconducibili alle mansioni dell'ufficio ricoperto, salvo una diversa e specifica base normativa o contrattuale.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; il giudice del lavoro può inoltre acquisire elementi istruttori in appello nei limiti consentiti dal rito, purché riguardino fatti già ritualmente allegati.
  • In cassazione non è esaminabile la questione della irregolare costituzione di una parte se non risulta che sia stata tempestivamente dedotta nel grado di appello, salvo che emerga dagli atti una nullità effettivamente rilevabile secondo le regole processuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRInadempimentoImpugnazioniProve
RamiLavoroObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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