Cassazione Penale, Sentenza n. 35642/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 13/02/2023 che confermava la custodia in carcere disposta dal G.I.P. del 20/01/2023 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. L'unico motivo dedotto è la carenza e la manifesta illogicità della motivazione: sostiene che il provvedimento non ha risposto adeguatamente alle doglianze difensive e che i giudici hanno tratto conclusioni sui gravi indizi di colpevolezza basandosi su una mera adesione all'impostazione accusatoria, ignorando elementi che avrebbero dimostrato l'estraneità di Saitta al sodalizio mafioso. Chiede una lettura alternativa delle emergenze probatorie (sentenze irrevocabili, intercettazioni, riprese video e dichiarazioni di collaboratori) che, secondo la difesa, dimostrerebbero l'assenza di apporto consapevole di Saitta all'organizzazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente la sussistenza dei gravi indizi sulla base di plurime fonti probatorie: sentenze irrevocabili, intercettazioni, riprese video e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Sinacori Vincenzo, Siino Angelo e Mutolo Gaspare, la cui attendibilità non è stata messa in discussione. I collaboratori hanno descritto il ruolo di "uomini d'onore riservati" e specifiche condotte (conversazioni, partecipazione a riunioni e assunzione di poteri deliberativi) che hanno consentito di ritenere un apporto consapevole di Saitta al sodalizio. La Corte ha ricordato il principio secondo cui la convergenza di dichiarazioni di collaboratori può costituire compendio indiziario valido solo se accompagnata dalla descrizione di fatti specifici e ha ritenuto la motivazione aderente a tale principio. Ha inoltre stabilito che il ricorso trascende la censura di legge, proponendo una diversa valutazione dei fatti non sindacabile in Cassazione; perciò il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stato disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario secondo l'art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.; dalla decisione non deriva la rimessione in libertà del detenuto.
Norme richiamate
Il reato di associazione di tipo mafioso è l'imputazione originaria a cui si riferiscono le misure cautelari; la valutazione dei gravi indizi è stata compiuta alla luce degli elementi probatori relativi a tale fattispecie
sanzioni per inammissibilità
Sulla dichiarazione di inammissibilità del ricorso si fonda la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, all'ammenda equitativamente fissata (qui euro 3.000)
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
adempimenti a cancelleria
Obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la pronuncia non comporta la remissione in libertà del detenuto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata nella motivazione)
Sez. Sentenza n. 4087 del 06/02/2018; Sez. 6, Sentenza n. 38117 del 09/07/2013; Sez. 6, Sentenza n. 20655 dell'08/03/2023
Principio secondo cui le dichiarazioni convergenti di più collaboratori possono costituire compendio indiziario idoneo per misure cautelari solo se accompagnate dalla descrizione di fatti specifici che dimostrino l'apporto consapevole dell'indagato all'associazione mafiosa
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari personali sono ammissibili censure che denuncino violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; una diversa valutazione dei fatti non è sufficiente per l'ammissione del ricorso
- La convergenza di più dichiarazioni di collaboratori di giustizia può fondare misure cautelari se tali dichiarazioni descrivono fatti concreti e specifici che dimostrino il contributo consapevole dell'indagato all'associazione mafiosa
- Intercettazioni, precedenti sentenze irrevocabili, riprese video e dichiarazioni di collaboratori possono formare un compendio indiziario grave quando si integrano reciprocamente e consentono di ricostruire comportamenti significativi dell'imputato
- Le doglianze difensive che propongono una lettura alternativa delle prove sono, di norma, valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione a meno che non si dimostri una manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione del giudice di merito
- La declaratoria di inammissibilità può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso
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