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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14071/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di rettifica doganale con cui l’amministrazione finanziaria rideterminava i dazi dovuti in relazione a importazioni effettuate tramite uno spedizioniere doganale operante come rappresentante indiretto dell’importatore. La società destinataria degli atti impugnava gli avvisi sostenendo, in sostanza, di non poter essere ritenuta responsabile solidalmente per i dazi evasi, perché la contestazione riguardava profili non autonomamente rilevabili dallo spedizioniere con la normale diligenza professionale. La CTP accoglieva il ricorso della società; la CTR confermava. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 201, par. 2 e 3, del codice doganale comunitario e dell’art. 1, comma 2, reg. 1212/05, oltre all’art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso la responsabilità della società sulla sola base della qualità di rappresentante indiretto; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., perché il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso la responsabilità professionale senza considerare che spettava alla contribuente provare la propria estraneità; 3) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., per la ritenuta eccessiva complessità delle verifiche esigibili dallo spedizioniere, senza spiegare adeguatamente tale complessità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente distinti, colpissero in realtà la medesima censura e fossero inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva escluso in astratto la responsabilità dello spedizioniere rappresentante indiretto, ma aveva accertato in fatto che, nel caso concreto, la società aveva agito con la diligenza richiesta e che l’irregolarità doganale non era autonomamente rilevabile con le ordinarie verifiche esigibili da un operatore del settore. La Corte ha quindi valorizzato l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, insindacabile in cassazione, osservando che l’ufficio aveva fondato la pretesa su risultanze di un procedimento penale relativo all’importatore e che ciò integrava il presupposto probatorio dell’accertamento, mentre la società aveva dimostrato di avere operato con la massima diligenza esigibile. Nessun raddoppio del contributo unificato è stato disposto, essendo le parti soccombenti assistite dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 201, commi 2 e 3, Reg. CEE n. 2913/92

    Lo spedizioniere che agisce come rappresentante indiretto risponde in solido dell’obbligazione doganale per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione in dogana a nome proprio, insieme all’importatore per conto del quale la dichiarazione è resa.

  • art. 1, comma 2, Reg. Consiglio n. 1212/05

    Richiamato dall’Agenzia a sostegno della pretesa, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il riparto dell’onere della prova: l’amministrazione deve fondare la pretesa su elementi idonei, ma, una volta emersa la frode, spetta all’operatore dimostrare di avere agito con la diligenza professionale richiesta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso come norma violata, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso come norma violata, ma la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse violato le regole di valutazione della prova.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di motivazione apparente è stata respinta: la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza richiesta allo spedizioniere rappresentante indiretto è quella qualificata del professionista, commisurata alla natura dell’attività esercitata e comprensiva del controllo esigibile sull’esattezza delle informazioni fornite.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per veicolare le censure di violazione di legge, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non realmente pertinenti alla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della motivazione, ma la Corte ha escluso che ricorresse una motivazione apparente.

Massime di principio

  • Lo spedizioniere doganale che operi quale rappresentante indiretto dell’importatore risponde solidalmente dell’obbligazione doganale per effetto della presentazione della dichiarazione in dogana a nome proprio, secondo il regime del codice doganale comunitario.
  • Quando l’amministrazione fonda la pretesa su una frode emersa grazie ad accertamenti penali o investigativi non accessibili all’operatore, non è sufficiente limitarsi ad affermare la qualità professionale del rappresentante indiretto: occorre verificare, in concreto, se egli abbia agito con la diligenza professionale esigibile.
  • La diligenza del rappresentante indiretto va commisurata all’art. 1176, comma 2, c.c. e comporta il controllo esigibile sulla veridicità delle informazioni fornite, ma non l’esecuzione di indagini tecniche o investigative non ragionevolmente pretendibili.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di rivalutazione del fatto, quando la sentenza di merito abbia già accertato in concreto la sussistenza o meno della diligenza professionale richiesta.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi un effettivo percorso argomentativo: non basta che il giudice di merito abbia richiamato in modo sintetico le ragioni della decisione, se tali ragioni consentono di comprendere la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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