Cassazione Penale, Ordinanza n. 18690/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di quattro mesi di arresto per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. I motivi dedotti erano cinque: 1) prescrizione del reato, assumendo che il termine fosse decorso; 2) censura di merito sulla ricostruzione dei fatti e sull'attendibilità della prova, sostenendo che la prova dell'assenza al primo controllo fosse smentita da quanto accaduto successivamente e che una teste fosse inattendibile; 3) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, contestando il rilievo attribuito ai precedenti; 4) doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 5) censura sul trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, per un reato commesso il 10 giugno 2019, continuava ad applicarsi la disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p., con conseguente sospensione del termine alla data della sentenza di primo grado. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché fondato su una richiesta di rilettura del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità e su censure inconferenti o irrilevanti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e infondato, poiché la Corte territoriale aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto per abitualità della condotta, valorizzando precedenti specifici della stessa indole. Il quarto motivo è stato giudicato generico, avendo la Corte d'appello adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche con riferimento ai precedenti penali e all'assenza di elementi favorevoli. Il quinto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la motivazione sul trattamento sanzionatorio era sufficiente e il ricorso si limitava a reiterare la censura già svolta in appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata, relativa alla violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione.
commi secondo, terzo e quarto
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad applicarsi ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Ha introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione richiamata dalla Corte.
art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 novembre 2021, n. 134
La Corte afferma che la riforma non esclude l'applicazione della disciplina previgente della sospensione della prescrizione per i reati commessi nel periodo indicato.
Utilizzato come parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio, valorizzando precedenti penali, modalità del fatto e capacità a delinquere.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove, né sostituire la propria ricostruzione a quella logicamente e congruamente adottata dal giudice di merito.
- La prescrizione va verificata tenendo conto della disciplina transitoria applicabile in ragione della data di commissione del reato; per i reati commessi nel periodo indicato, continua ad operare la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla normativa previgente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa quando risulti un comportamento abituale, desumibile da precedenti specifici della stessa indole.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche valorizzando un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., come i precedenti dell'imputato e l'assenza di dati positivi.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la sanzione irrogata si colloca in prossimità del minimo edittale, richiedendo un onere argomentativo ridotto.
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