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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01359/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza ha revocato, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 6, ord. pen., la misura alternativa della detenzione domiciliare che gli era stata concessa. Con un unico motivo ha denunciato la violazione degli artt. 147 c.p., 47-ter ord. pen. e degli artt. 3, 27 e 32 Cost., ma la Corte ha rilevato che le doglianze erano in realtà rivolte contro la motivazione del provvedimento, proponendo una rivalutazione del merito dei fatti: in particolare, contestavano l'apprezzamento dei reiterati episodi di insofferenza e di insensibilità alle prescrizioni, considerati dal giudice di sorveglianza in continuità con due precedenti violazioni degli arresti domiciliari.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 6, ord. pen.

    Norma richiamata quale base della revoca della detenzione domiciliare; il provvedimento impugnato è stato emesso in applicazione di tale disposizione.

  • art. 147 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro normativo asseritamente violato, ma senza specifica incidenza decisiva nel controllo di legittimità svolto dalla Corte.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione rilevante nel provvedimento impugnato.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato censure di legittimità idonee a incidere sul provvedimento di revoca.

  • art. 32 Cost.

    Invocato dal ricorrente; la doglianza è stata ritenuta meramente rivalutativa e quindi inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la censura investe in realtà l'apprezzamento fattuale e la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La revoca della detenzione domiciliare può essere sorretta dal reiterato inadempimento alle prescrizioni e da condotte sintomatiche di persistente insofferenza al regime, ove tali elementi siano ragionevolmente valorizzati dal giudice di sorveglianza.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non individua un vizio di legittimità effettivo, ma si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti già valutati dal giudice di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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