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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31523/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di condotte violente e minacciose poste in essere durante un inseguimento su strada. Con il primo motivo ha censurato la ritenuta responsabilità, prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti; la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza si limitava a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella già logicamente e adeguatamente esposta in appello, ove era stata valorizzata la condotta idonea a mettere in pericolo gli utenti della strada e gli inseguitori, nonché la successiva minaccia ai pubblici ufficiali mediante un martello. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale censura è stata ritenuta inammissibile perché la Corte territoriale aveva motivato il diniego richiamando la gravità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua, in particolare valorizzando la gravità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata abbia già offerto una ricostruzione coerente e adeguatamente motivata.
  • La censura sulla responsabilità è inammissibile se si limita a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo fonda, con motivazione non apparente, sulla gravità della condotta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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