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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22719/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società aveva stipulato nel 2013 un mutuo fondiario con una banca veneta per complessivi euro 700.000, di cui euro 200.000 erogati in funzione dell'acquisto di azioni della stessa banca. Sosteneva che tale segmento dell'operazione fosse nullo perché integrava assistenza finanziaria vietata ex art. 2358 c.c., con conseguente indebito oggettivo e rideterminazione del dovuto; deduceva inoltre la natura usuraria dei tassi applicati. Il tribunale aveva dichiarato la nullità parziale del mutuo e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il divieto di assistenza finanziaria si applichi anche alle cooperative e che, per il collegamento negoziale tra mutuo e acquisto delle azioni, la nullità dell'operazione si propagasse al finanziamento. In cassazione la banca in liquidazione e la banca cessionaria hanno censurato: l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle cooperative e la sanzione di nullità; l'affermazione della legittimazione passiva della cessionaria alla luce del d.l. 99/2017; l'errata interpretazione del contratto di cessione d'azienda; l'ammissibilità della compensazione tra crediti e debiti derivanti dalle due operazioni. La cessionaria ha anche dedotto vizi di motivazione e ulteriore violazione delle norme sulla cessione e sulla non estensibilità della responsabilità per il misselling.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha confermato che l'art. 2358 c.c., nel testo introdotto dal d.lgs. 142/2008, è applicabile anche alle società cooperative/banche popolari e che la violazione del divieto di assistenza finanziaria comporta nullità ex art. 1418 c.c., con propagazione della nullità al contratto di mutuo nella parte funzionalmente collegata all'acquisto delle azioni proprie. Ha inoltre affermato che il d.l. 99/2017 esclude dal perimetro di cessione solo i debiti derivanti da commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate e le relative passività, ma non i crediti della banca cedente derivanti da finanziamenti; pertanto la banca cessionaria resta legittimata a difendersi nell'azione di accertamento negativo del credito restitutorio, e la tutela speciale non impedisce la propagazione della nullità del mutuo collegato. È stato anche escluso che la questione imponesse un diverso esito sulla base della disciplina di burden sharing e della giurisprudenza UE richiamata. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per la novità della questione, ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2358 c.c.

    Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie è norma imperativa; nel testo vigente dopo il d.lgs. 142/2008 resta un divieto generale, applicabile anche alle società cooperative/banche popolari, e la sua violazione comporta nullità del finanziamento e propagazione della nullità all'operazione collegata.

  • art. 1418 c.c.

    La violazione del divieto imperativo di assistenza finanziaria determina nullità del contratto di finanziamento.

  • art. 2519 c.c.

    La clausola di compatibilità non impedisce l'applicazione alle cooperative della disciplina dell'art. 2358 c.c.

  • art. 2529 c.c.

    Richiamato dalle parti come disciplina specifica dell'acquisto di azioni o quote cooperative, ma non è assunto dalla Corte come base decisoria.

  • art. 2 d.l. 25 giugno 2017, n. 99

    Riguarda il perimetro della cessione dell'azienda bancaria nell'ambito della liquidazione delle banche venete.

  • art. 3 d.l. 25 giugno 2017, n. 99

    Le esclusioni dal perimetro di cessione concernono i debiti/passività delle banche cedenti derivanti da commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e le controversie correlate; non si estendono ai crediti della banca cedente derivanti da mutui o finanziamenti.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del contratto di cessione, ma la Corte ha ritenuto infondata la lettura estensiva proposta dai ricorrenti.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione sistematica del contratto di cessione, non decisivo in senso favorevole ai ricorrenti.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione secondo buona fede/senso complessivo, ma la Corte nega che conduca a escludere il credito dalla cessione.

  • art. 1243 c.c.

    Invocato contro la compensazione, ma la Corte ritiene che non occorra una compensazione propria: la questione è risolta per effetto della nullità collegata e della conseguente sterilizzazione del credito.

  • art. 1246 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il divieto di compensazione, senza accoglimento.

  • art. 83 d.lgs. 385/1993

    Invocato nei motivi sul mutuo e sulla compensazione, ma non è decisivo nel senso prospettato dai ricorrenti.

  • art. 2033 c.c.

    Le domande di indebito oggettivo conseguenti alla nullità dell'operazione di acquisto delle azioni rientrano tra i debiti esclusi dal perimetro di cessione.

  • art. 52 d.lgs. 180/2015

    Richiamato nel contesto della disciplina della risoluzione bancaria e del trattamento dei crediti/debiti esclusi.

  • art. 34, par. 1, lett. g), Dir. 2014/59/UE

    Usato come riferimento europeo alla ripartizione delle perdite e al trattamento degli investitori in caso di risoluzione/liquidazione bancaria.

  • art. 53, par. 3, Dir. 2014/59/UE

    Richiamato per la funzione protettiva del perimetro di cessione e la condivisione degli oneri.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, anche nel testo successivo alla riforma del 2008, resta presidio imperativo dell'integrità patrimoniale e, se violato, determina la nullità del finanziamento con effetto che si estende al negozio collegato.
  • La disciplina speciale della cessione di azienda bancaria in caso di liquidazione straordinaria esclude dal trasferimento solo specifiche passività e debiti derivanti da commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate; non impedisce invece il trasferimento dei crediti della banca cedente derivanti da mutui o finanziamenti.
  • Nelle operazioni finanziarie funzionalmente collegate all'acquisto di azioni proprie, la nullità del contratto presupposto si propaga al contratto di mutuo nella parte corrispondente alla provvista destinata all'acquisto, con conseguente legittimazione del mutuatario a far valere l'azione di accertamento negativo verso il cessionario del credito.
  • La tutela del cessionario nell'ambito del bail out e del burden sharing non può essere letta in modo estensivo fino a sterilizzare anche i crediti contrattuali trasferiti, quando l'effetto dedotto derivi dalla nullità del titolo negoziale collegato e non da un'azione risarcitoria per misselling.
  • Ai fini della qualificazione del perimetro di cessione bancaria, occorre distinguere tra passività escluse per legge e attivi creditori trasferiti: l'esclusione dei primi non implica automaticamente l'esclusione dei secondi, anche se originati da operazioni economicamente collegate.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioniAccertamento
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiNullitàNesso di causalitàBuona fede e correttezzaOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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