Cassazione Penale, Ordinanza n. 36576/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 2 dicembre 2025 del Tribunale di Trapani, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscere in executivis la continuazione tra due gruppi di reati definiti con sentenze irrevocabili. Il primo gruppo comprendeva i reati di cui agli artt. 337, 624-bis, 56 e 629 c.p., commessi a Trapani il 27 novembre 2013, per i quali era stata inflitta la pena di un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 600 di multa; il secondo riguardava il reato di cui all’art. 625, nn. 2, 5 e 7, c.p., commesso a Erice il 27 settembre 2012, punito con nove mesi di reclusione ed euro 400 di multa. Le rispettive condanne erano divenute irrevocabili il 26 settembre 2017 e il 30 gennaio 2019. Con un unico motivo, articolato come violazione di legge ed eccezione di vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la difesa ha contestato l’applicazione degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p. La sentenza non specifica ulteriori argomenti difensivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ribadito che l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se sorretta da motivazione logicamente inadeguata o sviluppata al di fuori dei principi consolidati. Nel caso concreto, le censure proponevano una rilettura apodittica dei fatti e doglianze generiche, senza un confronto critico puntuale con la motivazione dell’ordinanza, ritenuta logicamente adeguata. Il giudice dell’esecuzione aveva valorizzato la disomogeneità dei reati e dei beni giuridici, il carattere occasionale e non collegato a un progetto criminoso del delitto patrimoniale oggetto della condanna del 2017, nonché la distanza temporale di circa un anno e due mesi; la sola contiguità territoriale tra Trapani ed Erice, in assenza di altri elementi, non consentiva di ravvisare un comune disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
premesso che in tema di continuazione l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da motivazione logicamente adeguata e/o ove si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principi di diritto elaborati da questa Corte
L’unicità del disegno criminoso è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la Cassazione può sindacarlo soltanto in presenza di motivazione logicamente inadeguata o non conforme ai principi consolidati.
il Tribunale di Trapani, investe di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di Giovanni Cardellino volta ad ottenere il riconoscimento in executivis, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., del vincolo della continuazione
La norma costituisce la base procedurale della richiesta di riconoscimento in sede esecutiva della continuazione fra reati giudicati con distinti provvedimenti irrevocabili; nel caso concreto, il riconoscimento è stato negato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato
Le doglianze di violazione di legge e vizio motivazionale non giustificano l’intervento della Cassazione quando si risolvono in una rilettura in fatto apodittica o in censure generiche, prive di confronto critico con la motivazione impugnata.
art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente richiede l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso; tale accertamento è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione soltanto per motivazione logicamente inadeguata o per contrasto con i principi consolidati.
- La commissione di reati in territori contigui, da sola e in assenza di ulteriori elementi, non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un comune disegno criminoso.
- La disomogeneità dei reati, la diversità dei beni giuridici offesi, il carattere occasionale di una condotta e la significativa distanza temporale tra i fatti possono essere valutati dal giudice di merito come elementi contrari alla continuazione.
- Sono inammissibili le censure che si risolvono in una rilettura apodittica dei fatti o in doglianze generiche, senza un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
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