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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30868/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha confermato la responsabilità per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, riconoscendo solo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, rideterminando la pena e revocando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Con l'unico motivo deduceva vizi motivazionali, sostenendo che i fatti dovessero essere riqualificati nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in ragione della qualità e quantità della sostanza, del principio attivo e del principio di offensività, e lamentando che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato il diniego di tale riqualificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze riproponevano in modo generico questioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte di appello e che miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito sul diniego della qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità, valorizzando la pluralità delle sostanze, il numero rilevante di dosi ricavabili e le modalità organizzate dell'attività di spaccio, incompatibili con il piccolo spaccio. Conseguentemente ha applicato la sanzione pecuniaria processuale di cui all'art. 616 c.p.p., oltre alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    fattispecie ritenuta integrata dai giudici di merito per la detenzione illecita di stupefacenti in un contesto non di lieve entità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    ipotesi di lieve entità invocata dalla difesa, ma esclusa perché incompatibile con le concrete modalità del fatto, la pluralità delle sostanze e l'organizzazione dell'attività di spaccio.

  • art. 17 del d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato come autorizzazione mancante per la detenzione illecita di stupefacenti.

  • art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato come disposizione di esclusione dei casi leciti o non penalmente rilevanti per la detenzione di sostanze stupefacenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per la verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per applicare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già specificamente disattese dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio, essendo il controllo della Corte limitato alla tenuta logica e giuridica della motivazione.
  • La qualificazione del fatto come detenzione di stupefacenti di lieve entità richiede che il dato quantitativo e qualitativo, unitamente alle modalità dell'azione, siano compatibili con un'attività di spaccio contenuta e non organizzata; la presenza di pluralità di sostanze, numero elevato di dosi e strumenti di gestione del commercio illecito può escludere tale inquadramento.
  • Quando la motivazione di merito esclude in modo coerente la lieve entità valorizzando elementi sintomatici di un'attività di spaccio organizzata, il vizio motivazionale non è configurabile se il ricorso si risolve in una mera contrapposizione valutativa.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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