Cassazione Penale, Ordinanza n. 19535/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari, deducendo un solo motivo: violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la quantificazione della pena. In particolare, contestava la ritenuta eccessività della pena base, il mancato riconoscimento di elementi favorevoli e la misura degli aumenti per la continuazione. Dal testo emerge che il fatto riguarda la detenzione e il porto, in luogo pubblico e in modo occultato, di un'arma semiautomatica carica, con matricola abrasa, rinvenuta in un borsello a tracolla mentre il soggetto si trovava a bordo di un'auto nei pressi di un ufficio postale. La Corte territoriale aveva valorizzato la gravità della condotta, la pericolosità dell'arma pronta a far fuoco, i precedenti anche specifici, l'assenza di resipiscenza e il comportamento processuale non collaborativo. Il ricorso è stato ritenuto generico e, quanto alla censura sugli aumenti di pena in continuazione, proposta per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate e in fatto le doglianze su attenuanti generiche e dosimetria della pena, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo analitico e privo di vizi logici o giuridici il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena base, ben prossima al minimo edittale. Ha inoltre rilevato che la censura sugli aumenti di pena in continuazione era nuova e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come parametro per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui esclusione è stata ritenuta correttamente motivata sulla base dell'assenza di elementi positivi e dei dati negativi del fatto e della personalità dell'imputato
utilizzato per giustificare la valutazione di gravità del fatto e la dosimetria della pena, avendo riguardo alla natura dell'arma, alle modalità dell'azione e agli indici di personalità
art. 27, comma 3, Cost.
richiamato in relazione alla funzione rieducativa della pena e alla ragionevolezza/proporzionalità del trattamento sanzionatorio
la nuova doglianza sugli aumenti di pena in continuazione, non proposta nei gradi precedenti, è stata dichiarata inammissibile
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione coerente e non illogica, dell'assenza di elementi positivi e della presenza di plurimi indici negativi legati alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- La valutazione di pena ai sensi dell'art. 133 c.p. può legittimamente tener conto della natura dell'oggetto materiale della condotta, delle modalità concrete del fatto, della pericolosità della condotta e dei precedenti dell'imputato.
- Una doglianza di legittimità che si limiti a riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito è inidonea a scalfire la sentenza impugnata.
- Le questioni nuove proposte per la prima volta in cassazione, quando non dedotte nei gradi di merito, sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
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